Il giudice, come da noi eccepito, ha ritenuto che l’ordinanza n. 184 del 18 luglio 2013 emessa dal Sindaco di Eboli è illegittima e va disapplicata per evidente eccesso di potere – spiega l’avv. Salvatore Guzzi di Torchiara, che ha rappresentato il giovane in giudizio – il primo cittadino, in base alle facoltà riconosciutegli dal Tuel, non ha emesso un provvedimento volto a rimediare ad una situazione di urgenza, ma un provvedimento di portata generale riguardante l’ordine pubblico.
In particolare, l’ordinanza impugnata vieta la fermata agli autoveicoli non per tutelare l’incolumità o evitare intralci alla circolazione in una determinata strada o zona, ma per sanzionare in modo illegittimo l’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento in genere e, in modo indiscriminato, su tutto il territorio comunale. La stessa si pone in contrasto con la riserva di legge sancita dalla Costituzione. Nel caso specifico, inoltre, il giudice ha ritenuto che non vi siano neppure prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Il mio cliente, infatti, si è fermato con l’auto pensando che ci fosse una ragazza in difficoltà, tra l’altro vestita con cura, per cui non aveva capito che si trattava di una prostituta. Ma, nonostante lo abbia fatto presente ai vigili, è stato multato lo stesso”
Fonte STILETV
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