Il ministero dei Trasporti ha chiarito che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento, ma configura unicamente una “inadempienza contrattuale”. Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista”.