Di seguito il quadro completo:
GARA PRATO – LECCE
– Il Giudice Sportivo,
– letti gli atti ufficiali e la richiesta della società Prato ai sensi dell’Art. 35 1.3 C.G.S.,
o s s e r v a
– che al 28’ minuto del 1° tempo di gara l’arbitro ha decretato l’espulsione del calciatore n. 5 Malomo Alessandro della società Prato perché commetteva fallo su un avversario interrompendo una chiara occasione da rete;
– che con richiesta presentata nei termini la società Prato lamentava l’errore di persona in quanto l’autore del fallo in questione non sarebbe stato il calciatore n. 5 Malomo Alessandro , bensì il n. 11 Romanò Andrea;
– che la società alla richiesta allegava video sintesi della gara per l’utilizzo ai sensi dell’ art. 35 comma 1.2 del C.G.S.;
– che verificata la piena garanzia tecnica e documentale delle riprese televisive si è proceduto all’esame delle stesse;
– che dalla visione dell’episodio appare chiaro ed inequivocabile che a commettere il fallo è il n. 11 della società Prato Romanò Andrea e non il n. 5 Malomo Alessandro.
– Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
– di squalificare per una gara effettiva il calciatore Romanò Andrea della società Prato per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.
– La tassa non va addebitata.
GARA PRATO – LECCE: preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Prato avverso l’esito della gara indicata in oggetto, si soprassiede ad ogni decisione in merito. I provvedimenti disciplinari per quanto in atti vengono di seguito riportati.
SOCIETA’ – AMMENDA
€ 8.000,00 GUBBIO 1910 S.R.L. perchè al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società, avvicinavano minacciosamente la terna arbitrale che rientrava negli spogliatoi rivolgendogli reiterate frasi offensive e spintonavano un assistente arbitrale ; gli stessi ancora indebitamente presenti negli spogliatoi indirizzavano sputi in direzione dei calciatori del Frosinone che rientravano negli spogliatoi .
€ 3.500,00 PRATO SPA perchè propri sostenitori, durante la gara rivolgevano verso un assistente arbitrale reiterate frasi offensive e indirizzavano verso lo stesso numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; per mancanza di acqua calda alle docce dello spogliatoio della terna arbitrale.
€ 3.500,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano del proprio settore numerosi fumogeni e facevano esplodere numerosi petardi, senza conseguenze (recidiva).
€ 2.500,00 FROSINONE CALCIO S.R.L. perché alcuni propri sostenitori in campo avverso dopo aver divelto la rete di recinzione, al termine della gara, entravano sul terreno di gioco prontamente fermati dalle forze dell’ordine; perchè propri tesserati danneggiavano alcune strutture nel proprio spogliatoio (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
€ 1.500,00 GROSSETO F.C. S.R.L. per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2014
FIORITI MARCO (GUBBIO 1910 S.R.L.) perchè al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e avvicinava la terna arbitrale indirizzandogli reiterate frasi minacciose ed offensive (r.A,A.A,cc e proc.fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1° APRILE 2014
DI SOMMA SALVATORE (BENEVENTO CALCIO S.P.A.) per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso).
CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BOISFER RODRIGUE (GUBBIO 1910 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MORONI MICHELE (GUBBIO 1910 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
BRUNELLI MATTEO (PRATO SPA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
MANCINI LEONARDO (PRATO SPA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VACCA ANTONIO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) entrambe per condotta non regolamentare.
CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZAPPINO MASSIMO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) perchè al termine della gara ostacolava le operazioni di identificazione da parte della polizia di alcuni sostenitori della propria squadra, indebitamente entrati sul terreno di gioco; in tale circostanza spintonava il dirigente del servizio di ordine pubblico (r.proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
OBODO KENNETH OGOCHUK (GROSSETO F.C. S.R.L.)
ONESCU DANIEL (GROSSETO F.C. S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
SETTEMBRINI ANDREA (CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.)
CURIALE DAVIS (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
BERETTA GIACOMO (LECCE SPA)
FOGGIA PASQUALE (SALERNITANA 1919 S.R.L.)