L’ALIQUOTA del 3,3 per mille per:
– le unità immobiliari – iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie da A\2 ad A\7 e destinate ad abitazione principale, ivi comprese quelle assimilate. Analoga aliquota si applica alle pertinenze rientranti nelle categorie C\2, C\6 e C\7;
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
– a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del decreto 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenete alla carriera prefettizia , per i quali non si richiede la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica.
– la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
ai fini dell’applicazione della TASI le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale sono:
a) l’ unità immobiliare concessa dal proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, (vedi allegato n. 1) con le seguenti limitazioni e modalità:
– unità immobiliare classificabile nelle categorie da A2 ad A6.
– una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze;
– esclusione delle detrazioni;
– l’unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
– presentazione , entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014 , di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti;
b) le unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n.21- “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione” a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n.957 /2003 e pubblicato su BURC del 22 aprile 2003, n.107;
NB= Le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A\1 – A\8 e A\9 , se pure adibite ad abitazione principale, sono esenti dalla TASI e restano assoggettate all’IMU.
ALIQUOTA dell’ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.9 – comma 3 bis del DL.133/1994; (vedi allegato n. 1)
ALIQUOTA pari allo 0 (zero) per le restanti categorie di immobili.
Gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, A10, tutta la categoria B, C ( escluse le pertinenze dell’abitazione principale) e D non pagano la TASI. Per questi continua ad applicarsi l’IMU.
DETRAZIONI:
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare , le detrazioni così stabilite:
€.200,00 per abitazioni con rendita catastale fino ad €.350,00= al netto della rivalutazione del
5%;
€.100,00 per abitazioni con rendita catastale compresa fra €.350,01= ed €.750,00= al netto
della rivalutazione del 5%;
nessuna detrazione per le abitazioni con rendita catastale superiore ad €.750,01, al netto della rivalutazione del 5%;
€.30,00 per ogni figlio che dimora e risiede anagraficamente presso l’abitazione principale, di età inferiore ai 26 anni
si ricorda che:
SOGGETTO PASSIVO dell’imposta è il proprietario , ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:
Per abitazione principale si intende l’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali da A2 ad A7, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C\2, C\6 e C\7 , nella misura di una sola unità per ciascuna categoria, anche se inscritte al catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
Le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A\1 – A\8 e A\9 , se pure adibite ad abitazione principale, sono esenti dalla TASI e restano assoggettate all’IMU.
BASE IMPONIBILE:
la base imponibile della TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5 , commi 1 e 2 del D.L. n.504 \1992 e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del D.L. n.201 \2011;
calcolo: Rendita Catastale (rivalutata del 5% ) x 160 (moltiplicatore) = base imponibile.
ES.= Calcolo TASI : ( €.459,12 x 5% ) = 482,07 x 160 = 77131,20 x 3.3 x mille (aliquota tasi)= €.254.53 meno eventuali detrazioni spettanti;
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente e deve essere effettuato mediante
mod. F24 utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate: ( Risoluzione n.46 /E del 24/04)
3958 = TASI per abitazione principale
3959 = TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento se l’importo annuo dovuto complessivamente dal contribuente non sia superiore ad euro 20,00 (venti). L’imposta è dovuta per anno solare proporzionatamente alla quota ed al periodo dell’anno nel quale si è protratta la proprietà o il diritto reale.
SCADENZE:
L’importo dovuto è versato in due rate con scadenza 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014.
E’ possibile pagare il totale annuo in una unica rata entro il 16 giugno 2014.