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Grande progetto Fiume Sarno, Consiglio di Stato accoglie appello Regione Campania

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 Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dalla Regione Campania, con l’intervento ad adiuvandum dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, dell’Arcadis e del Comune di Scafati, contro l’ordinanza cautelare del Tar Campania che aveva sospeso la Valutazione di impatto ambientale del Grande progetto Fiume Sarno.

Potrà così riprendere il procedimento di approvazione del progetto attraverso il completamento delle riunioni della Conferenza dei servizi che è già in atto e l’avvio della gara.

Il Grande progetto Fiume Sarno è finalizzato alla messa in sicurezza idraulica delle aree a rischio elevato e molto elevato del territorio dell’agro sarnese-nocerino per un totale di circa 835 ettari in cui vivono 44mila abitanti.

Ecco il testo integrale dell’ Ordinanza del Consiglio di Stato.

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3623 del 2014, proposto da:

 

Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria D’ Elia, Lidia Buondonno e Almerina Bove, domiciliata in Roma, via Poli N.29;

 

contro

Ventre Emiddio, nella qualità di Presidente del “Comitato No Vasche No Inquinamento Si Alla Messa in Sicurezza del Fiume Sarno”, rappresentato e difeso dagli avv. Carmen Battipaglia, Gennaro Barbato, Luigi Ferrara, con domicilio eletto presso Maria Battipaglia in Roma, viale Eritrea 48;

nei confronti di

Comune di Nocera Inferiore, rappresentato e difeso dall’avv. Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso Carmine De Vita in Roma, via Gallia, n. 122;
Arcadis-Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Vitale, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Tecna in Spa;
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Corrado e Michele Costagliola, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Scafati, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE III n. 00412/2014, resa tra le parti, concernente parere favorevole di valutazione di impatto ambientale per il progetto di completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ventre Emiddio, del Comune di Nocera Inferiore, di Arcadis-Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo e dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Almerina Bove, Gennaro Barbato, Luigi Ferrara, Marcello Fortunato, Sabato Criscuolo, l’avv. dello Stato Angelo Vitale, e Michele Costagliola;

Ritenuto che l’istanza cautelare di primo grado non è assistita dal presupposto del periculum in mora, in quanto l’esecuzione del parere impugnato in primo grado non è idonea a produrre un’alterazione pregiudizievole dello stato dei luoghi prima dell’ approvazione del progetto definitivo e dell’espletamento della gara necessaria ai fini della scelta del progetto esecutivo e della conseguente esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che la fissazione dell’udienza dell’8 ottobre 2014 consente lo stato di escludere il rischio della produzione di alcun effetto pregiudizievole in un torno di tempo anteriore alla definizione del giudizio di primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 3623/2014) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

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