La singolarità della non parificazione ha portato la Regione Campania, a ricorrere in appello alla Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.
“Superate le perplessità insite nella novità costituita dalla specificità del caso se a fronte di un giudizio di parificazione fosse ammissibile ricorrere, la citata autorità d’appello con sede in Roma ha deciso ieri l’accoglimento del ricorso della Regione Campania e per l’effetto annullato l’impugnata deliberazione.
“La Regione, preso atto del dispositivo resta in attesa del deposito delle motivazioni che avverrà nei prossimi giorni, sottolineando che non si tratta di una vittoria o di una sconfitta, ma di un necessario chiarimento interpretativo circa l’intricata situazione che si è venuta a creare a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 174 del 2012, che appunto ha disposto su una materia così delicata come quella contabile in modo frettoloso attraverso una decretazione di urgenza che, per i suoi contenuti che andavano meglio ponderati, ha sorpreso tutti gli operatori chiamati a farne applicazione.
“Una conferma a tale affermazione può essere rilevata anche dall’intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 39/2014 ha dichiarato illegittime alcune disposizione del suddetto decreto.
“La Regione ha comunque continuato nell’opera di risanamento anche in attuazione del Piano di Stabilizzazione, redatto dalla Regione ed approvato dal Governo, ancora in corso di adozione e che viene eseguito con la collaborazione di un Commissario nominato dal Governo di intesa con il presidente Caldoro.
“Le motivazioni della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, la collaborazione istituzionale tra la Corte dei conti regionale e la Regione e gli ulteriori passi avanti fatti anche in esecuzione del citato Piano di Stabilizzazione, che continuerà ad essere adottato fino al 2016, potranno essere di aiuto in occasione della redazione e controllo del rendiconto relativo al 2013”, conclude Giancane.
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