La notizia apparsa sulla stampa circa l’applicazione della Tasi anche agli inquilini è del tutto destituita di fondamento ed è conseguenza, probabilmente, di una lettura poco attenta dell’art.32 del regolamento IUC, nella parte relativa al tributo in argomento.
La Tasi, infatti, per gli occupanti non proprietari, seppur disciplinata dai commi 2 e 3 del citato art. 32 – che ha semplicemente recepito la norma statale – in concreto non trova applicazione in quanto, come recita il successivo comma 6, “La disposizione di cui ai commi 2 e 3 non opera qualora l’aliquota TASI applicabile risulti azzerata e sull’immobile grava unicamente l’IMU a carico del solo soggetto passivo della tassa”.
Vale a dire che per gli immobili assoggettati all’aliquota IMU del 10,60 per mille (o 1,06 per cento) come nel caso di quelli non utilizzati come abitazione principale dai possessori (quindi anche quelli locati), l’aliquota TASI è pari a ZERO, cosi come deliberato con atto consiliare n.22 del 22.04.2014.
Pertanto, va confermato che nulla grava a carico degli inquilini.
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