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Celle di Bulgheria. Ricorso Al Tar sulle Elezioni comunali

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Giovedì 10 aprile 2014 venivano convocati i Comizi Elettorali per il rinnovo dell’ amministrazione comunale di Celle di Bulgheria (SA);

Alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste, alle ore 12 di Sabato 26 Aprile 2014, risultava depositata regolarmente una sola lista: “Alternativa Democratica”, con candidato sindaco BALBI ORLANDO; BATTAGLIESE ANTONIO; BATTAGLIESE DIEGO; CARELLI GIUSEPPE; DEL DUCA GIUSEPPINA; FORASTIERO PATRIZIO; GUIDA GIADA; SARNICOLA FRANCESCO; SATURNO NICOLA ; SORRENTINO GIOVANNI; TANCREDI DOMENICO candidati alla carica di Consigliere Comunale;

Le operazioni di spoglio consentivano di apprezzare che a fronte di 2174 elettori (1099 femmine e 1075 maschi) iscritti nelle liste delle due Sezioni comunali (vedi estratti delle copie autentiche delle 2 liste sezionali, suddivise a loro volta per sesso maschile e femminile, allegato 3) si erano recati alle urne 888 elettori (pari ad una percentuale del 40,84%), dei quali 828 avevano votato per la Lista “Alternativa Democratica”;

Per l’ effetto, non risultava raggiunto il quorum strutturale previsto dall’ art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, a tenore del quale, per i Comuni sino a 15 mila abitanti, nel caso di elezioni amministrative in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, occorre che tale lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e che (requisito cumulativo) il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, essendo in caso contrario l’elezione nulla. Nel caso di specie – da ricondurre alla previsione de qua –  il secondo quorum richiesto dall’art. 71, comma 10, citato non sarebbe stato raggiunto, giacché la percentuale dei voti dell’unica lista sommata al numero di schede bianche e nulle sarebbe, rispetto al numero di aventi diritto al voto, pari al 40,78% e quindi inferiore al minimo (il 50%) previsto dalla legge

Il ricorso al TAR Campania, sezione di Salerno, dell’ Avv. Michele Capano, mette in evidenza che non sono stati rispettati gli adempimenti concernenti la partecipazione al voto degli elettori residenti a Salerno, e che questo deve portare a non calcolare tali elettori ai fini dell’ individuazione della cifra utile a definire il quorum sopra citato. Questo porta alla sufficienza dei votanti ed alla proclamazione dell’ elezione di Balbi a sindaco e degli altri candidati al ruolo di Consigliere Comunale.

Nel Comune di Celle di Bulgheria sono iscritti nelle liste elettorali dei residenti all’estero (A.I.R.E.) 664 elettori  pari al 30,5 % dei 2174  elettori di Celle di Bulgheria;

Si consideri l’elevatissima percentuale (30,5%) che tali residenti all’estero rappresentano in un Comune ad alto tasso di emigrazione come Celle di Bulgheria, e come risulti straordinario lo sforzo occorrente ad un’ unica lista in competizione per raggiungere la percentuale del 50,1% dei votanti in una condizione nella quale:

A)    in paese è fisicamente presente il 70% degli elettori;

B)     esiste un tasso di astensione fisiologica superiore al 30 %: a titolo di esempio nelle elezioni politiche del 2013 vi è stata IN ITALIA una affluenza del 72,25% degli elettori: astensione che ha sfiorato il 28%;

C)     I “competitori politici”, che non abbiano la forza sufficiente  a metter in campo una lista per vincere, possono ovviamente puntare sulla invalidazione delle elezioni propagandando l’astensionismo pur avendo a disposizione percentuali di votanti dell’ordine del 10%: inutili per vincere in una competizione leale ed a viso aperto, ma utili per svolgere un’azione di sabotaggio del risultato elettorale con il conforto delle difficoltà di voto dei residenti all’estero e l’alleanza involontaria degli astensionisti “per abitudine e svogliatezza”.

E’ questo il quadro all’interno del quale si richiede al Tar Campania, sez. di Salerno di apprezzare la macroscopica violazione delle norme che presiedono a render effettiva la possibilità di partecipazione al voto alle elezioni amministrative dei cittadini residenti all’estero, e la conseguente necessità di non computare gli stessi nel numero degli elettori utili al calcolo del quorum di cui all’art 71, comma X d.lgs. 267/2000.

Sottraendo i residenti all’estero (in numero di 664) dal novero totale degli elettori (2174) otteniamo la cifra di 1510 elettori. Tale cifra fa sì che il numero di voti validi (sopra indicato in 888) corrisponda alla percentuale del 58,8% dei votanti così risultando rispettato il quorum citato.

I motivi di ricorso evidenziano:

1)      LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 50 DELLA LEGGE 1979/18. MANCATO INVIO DELLE CARTOLINE-AVVISO CON IL MEZZO DELLA POSTA RACCOMANDATA,

imposto dalla concomitanza delle elezioni al Parlamento Europeo

2)      LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 6 DELLA LEGGE 1979/40:

A)    PER IL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA IN MATERIA DI INVIO A MEZZO DI POSTA PRIORITARIA

B)    PER L’ ERRATA COMPILAZIONE DELLA CARTOLINA AVVISO

C)    PER LA MANCATA “SPEDIZIONE DIRETTA” DELLE CARTOLINE AVVISO DA PARTE DEL COMUNE, che si avvalso illegittimemanete di un servziio di poste private

D)    PER LA MANCATA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISO NEL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI  IN MODO DA RENDERE NON CONCRETA LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE.

Degno di nota è che l’ amministrazione comunale, nel momento dello svolgimento delle elezioni, fosse retta dal dott. Cristoforo Cobucci, storico esponente democristiano di Celle di Bulghetia, Sindaco anche  per gli ultimi due mandati, non ricandidatosi e non recatosi alle urne.

L’ Avv. Michele Capano, redattore del ricorso al Tar, ha dichiarato: “Siamo in attesa della fissazione dell’ udienza da parte del TAR Salerno. Sono convinto che le indicate violazioni di legge segnalano come la difesa delle ragioni profonde della disposizione dell’ art. 71, comma 10, passi oggi attraverso l’ esclusione degli elettori residenti all’ estero del Comune di Celle di Bulgheria dal computo utile alla determinazione del quorum di validità richiesto in ordine al superamento del 50% dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto, e debbano dunque indurre il TAR Salerno alla proclamazione del dott. Balbi a Sindaco di Celle di Bulgheria”.

 

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