Tra le Città Metropolitane MILANO, BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE e BARI voteranno il 28 settembre, ROMA (che avrà un ordinamento a sé stante) il 5 ottobre e TORINO e NAPOLI il 12 ottobre (per Venezia e Reggio Calabria si procederà più in là, visto l’attuale regime di commissariamento). Ad assumere la carica di sindaco metropolitano – hanno ricordato oggi Anci e Upi – saranno di diritto i Sindaci del Comune capoluogo, mentre ad essere eletti saranno i Consiglieri metropolitani, votati tra i Sindaci e i Consiglieri in carica dei Comuni della Provincia ed eletti dai Sindaci e i Consiglieri dei comuni della provincia. Per quanto riguarda le 64 PROVINCE le elezioni per Presidente e consiglieri sono previste tra il 28 settembre e il 12 ottobre, con date diverse però a seconda delle regioni. Anche in questo caso gli eletti saranno votati tra i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica, e, limitatamente alle prime elezioni, tra i Consiglieri provinciali uscenti.
Il Presidente della Provincia resterà in carica 4 anni, mentre il Consiglio provinciale si rinnoverà ogni 2 anni. Il numero dei Consiglieri metropolitani e dei Consiglieri provinciali muta a seconda della fascia della popolazione della Provincia: da un minimo di 14 a un massimo di 24 per i Consigli metropolitani, e da un minimo di 10 a un massimo di 16 per i Consigli provinciali. E’ eletto Presidente della Provincia il Sindaco – o per le prime elezioni, il consigliere provinciale uscente – che consegue il maggior numero di voti ‘ponderati’, cioè in grado di esprimere in modo proporzionale la quantità di cittadini che il consigliere comunale e il sindaco rappresentano all’interno dell’intero corpo elettorale della Provincia, in base alla popolazione residente nel Comune di appartenenza. In caso di parità è eletto il più giovane. Per l’elezione del Consiglio metropolitano e del Consiglio provinciale oltre al meccanismo del voto ponderato è previsto un voto di lista, con la possibilità per l’elettore di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati compreso nella lista. Le operazioni di scrutinio inizieranno alla chiusura dei seggi, o al più tardi, il giorno dopo. Il giorno successivo ad ogni elezione saranno proclamati i nuovi eletti.
Fonte ANSA