In conformità al predetto art. 63:
– Il Garante dura in carica per un triennio, rinnovabile, salvo revoca da parte dello stesso.
– Il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza legata alla carica di Garante e la sua nomina non può essere cumulata ad altre cariche a carattere elettivo.
– La carica del Garante è incompatibile, altresì, con impieghi nella Pubblica Amministrazione, per la qual cosa, coloro che si trovano nella predetta condizione, all’atto dell’accettazione della nomina, devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge.
– Il Garante per la Tutela degli Animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito.