L’effetto è stato diretto ed immediato, comportando la cessazione delle funzioni a cominciare dalla data del giuramento. Inoltre, nella sentenza emessa ieri, che recepisce in toto l’ordinanza di primo grado del Tribunale civile, si legge che la situazione di incompatibilità si è comunque consolidata, per effetto della omessa volontaria rimozione della relativa causa da parte dell’interessato.
In altre parole, De Luca avrebbe dovuto dimettersi da sindaco senza indugi, ma non lo ha fatto. Sempre i giudici scrivono che la carica di sottosegretario (assimilabile a quella di viceministro) non richiede, ai fini del suo perfezionamento, anche il conferimento delle deleghe (come sostenevano i legali di De Luca). Ciò che conta è la conclusione del procedimento di nomina nel governo, con l’emissione del decreto del Presidente della Repubblica e la prestazione del giuramento.
La legge non prevede che l’attribuzione delle deleghe sia condizione necessaria per completare la nomina a sottosegretario. Sempre nella sentenza si legge che la titolarità della carica di governo è di per sé generatrice di incompatibilità, e che anche senza deleghe i sottosegretario assumono poteri e funzioni di governo. Contro tutto quanto espresso nella decisione della Corte d’Appello, gli avvocati di De Luca hanno proposto ricorso in Cassazione. Ma nel frattempo cosa può accadere a palazzo di Città? Di sicuro il sindaco è decaduto da ieri, quindi il vicesindaco Enzo Napoli è a tutti gli effetti guida dell’amministrazione comunale.
Il presidente dell’assise municipale, Antonio D’Alessio, ricevuta comunicazione dal Tribunale (per tramite della Prefettura) convocherà un consiglio per la presa d’atto della nuova situazione. Assemblea e giunta resteranno in carica fino alle prossime elezioni, che a norma di legge dovrebbero tenersi entro il mese di maggio, perché la decadenza è arrivata prima del 24 febbraio (termine fissato dalla normativa). Sembra da escludere la nomina di un commissario prefettizio, perché nonostante sia decaduto dal 3 maggio 2013, gli atti firmati da De Luca sono salvi per il principio di salvaguardia dei provvedimenti della pubblica amministrazione. La data delle elezioni comunali potrebbe coincidere con quella delle regionali, ma questa decisione spetta al consiglio dei ministri, su proposta del Viminale.
Fonte LIRATV.COM