In particolare, la Regione curerà la predisposizione di appositi programmi per l’acquisizione dei dati provenienti dal Ministero e la diffusione dei risultati provvisori sulla base della normativa regionale; fornirà, per il tramite delle Prefetture, gli stampati necessari per gli Uffici Centrali circoscrizionali e l’Ufficio Centrale regionale; sosterrà le spese indispensabili per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni in questione. Le Prefetture coordineranno le operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni; gli adempimenti concernenti la stampa e l’invio ai Comuni delle schede di votazione, dei manifesti con le candidature, le liste ammesse e i nominativi degli eletti; la distribuzione del materiale elettorale; l’acquisizione dei dati e dei risultati ufficiosi provenienti dai Comuni e il loro successivo inoltro al Ministero dell’Interno per la successiva diffusione che avverrà con modalità concordate tra Regione e Ministero. Restano di competenza esclusiva statale – ricorda la nota – la tenuta e le revisione delle liste elettorali, la vigilanza sulla propaganda e la tutela dell’ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione. (ANSA)