Motivi della decisione: “Il deferimento è fondato e va accolto. La vicenda è stata puntualmente istruita a mezzo delle indagini svolte dalla Procura. Si ritiene opportuno, anche al fine di uniformare la ricostruzione degli accaduti con la precedente pronuncia, richiamare alcuni passaggi della precedete decisione volti a evidenziare il grave illecito posto in essere dalla dirigenza del sodalizio sportivo e, anche, dal Sig. Giovanni Citarella.
Il clima di tensione esistente nella città di Nocera la settimana prima della partita, aggravatosi poco prima della partenza della squadra dalla sede del ritiro, fece maturare nei giovani calciatori, che temevano per la propria incolumità fisica, la convinta intenzione di soddisfare la richiesta dei tifosi di non disputare la competizione. “Prova di tale scelta, apparentemente definitiva, è fornita dal rifiuto di scendere dal pullman, giunto per tempo all’interno dell’impianto sportivo di Salerno, che in quel momento è stato anche sorvolato da un velivolo con uno striscione inneggiante al “rispetto per Nocera”.
In detto frangente temporale si sono susseguite martellanti le pressioni sia da parte dei funzionari delle Forze di Polizia, che rassicuravano circa il mantenimento dell’ordine pubblico suscettibile di venir meno nel caso in cui la partita non si fosse disputata, sia dei Dirigenti della Nocerina (in particolare il Benevento, il Pavarese ed il Fontana) che si alternavano nell’abitacolo nel tentativo di convincere la squadra a giocare. 8 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare – SS 2014-2015 Tali sollecitazioni, però, non sortivano effetti, anche perché i calciatori temevano per quello che sarebbe potuto accadere al loro ritorno a Nocera, attese le chiare espressioni minacciose proferite nei loro confronti dai tifosi, accompagnate da inequivoca gestualità.
Nel frattempo, si susseguivano, senza soluzione di continuità, i contatti tra il Pavarese e la Lega con la insolita richiesta al Direttore di Gara di conoscere il numero di calciatori al di sotto del quale la partita sarebbe stata interrotta (cfr. audizione Pavarese e Direttore di Gara)”.
La rinuncia alla gara avrebbe causato un rilevante danno alla Società per la perdita dei contributi federali e che, pertanto, la squadra avrebbe dovuto disputare, almeno per pochi minuti, l‘incontro. L’intera dirigenza della Nocerina, tra cui il Sig. Giovanni Citarella, proposero ai calciatori di disputare l’incontro ponendo in essere un numero di sostituzioni e di infortuni tal da non rendere possibile la prosecuzione dell’incontro.
“Sul punto, è indiscutibile il contributo probatorio fornito dall’addetto al controllo gara, il quale ha chiaramente udito il conciliabolo intercorso tra i Sigg.ri Citarella, Benevento, Fontana e Pavarese, nel corso del quale gli stessi hanno convenuto di far concludere rapidamente la gara e quindi di dare disposizioni all’allenatore in seconda, Sig. Fusco, di utilizzare immediatamente il numero di sostituzioni disponibili e di far sì che si infortunassero calciatori in numero sufficiente per impedire la prosecuzione della partita.
Le motivazioni che hanno determinato tale scelta, peraltro apparentemente confliggente anche con l’iniziale adesione di taluni dirigenti alle ragioni della squadra (cfr. allegato al rapporto del Commissario di Campo e audizione Direttore di Gara Sig. Sacchi), si rinvengono in quanto riferito dal calciatore Hottor circa la voce che girava tra alcuni compagni di squadra “che si doveva giocare la partita per non far perdere i contributi alla Società”, notizia che trova sostanziale riscontro anche nell’audizione del Pavarese e risulta confermata, altresì, dalla corrispondenza intercorsa in fase di indagini tra la Procura federale e la Lega Pro, avente ad oggetto la indicazione dei contributi percepiti dalla Nocerina nei primi mesi della corrente stagione sportiva”.
Ecco pertanto che la scelta di giocare per pochi minuti costituiva l’unica via d’uscita strumentalmente offerta dalla Dirigenza ai calciatori che, da più parti, erano fatti oggetto di continue pressioni tali da minare fortemente, in alcuni in particolare, la capacità di giudizio e di gestione delle scelte e delle problematiche. In tal modo, la Società, da un lato, avrebbe avuto la possibilità di continuare a fruire dei contributi federali, dall’altra, avrebbe limitato i danni alla semplice perdita della gara a tavolino, evitando il maggior pregiudizio derivante dalla diversa scelta di non disputarla affatto o di farla concludere prima del termine naturale con una serie consistente di espulsioni che avrebbero avuto indiscutibili riverberi sulle giornate successive.
Sta di fatto che la scelta di affidare a un comportamento fraudolento la interruzione della gara costituisce indubbiamente quell’attività idonea ad alterarne lo svolgimento, poi effettivamente verificatosi, sebbene le uniche condotte sanzionabili siano quelle attive ovvero quelle che hanno fornito un contributo utile e fattivo alla causa illecita. In tali termini, l’ideazione e la proposizione del piano da parte dei Sigg.ri Pavarese, Benevento, Citarella e Fontana è stato sicuramente efficace e idoneo al perfezionamento 9 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare – SS 2014-2015 dell’illecito contestato, poi portato a compimento da altri, ma non da tutti, i soggetti deferiti, per come si dirà in prosieguo.
Sussiste la prova della scelta, ascrivibile anche al Sig. Citarella, di far interrompere la gara anzitempo fornendo precise disposizioni all’allenatore in seconda, Sig. Fusco, che avrebbe dovuto far venire meno il “numero legale” attraverso l’effettuazione immediata di cambi e una serie di infortuni poi effettivamente susseguitisi nel breve volgere di pochi minuti, così come della necessità di giocare per non perdere i contributi”.
L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, infligge al Sig. Giovanni Citarella la sanzione della inibizione per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei)”.