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Legge Severino: On. Bonavitacola (PD): “Dubbi su giurisdizione erano già noti”

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E’ sempre più una questione di carte bollate e giudici, quella che investe la legge Severino. L’ultimo atto lo scrive la Procura generale della Cassazione, che sostenendo che il Tar non aveva giurisdizione in materia, chiede alle Sezioni Unite di dichiarare che la competenza a giudicare sugli atti di sospensione degli amministratori locali spetta al giudice ordinario. L’udienza è fissata per il 26 maggio, a ridosso dell’election day, che dovrebbe tenersi il 31 maggio.

E se le Sezioni Unite dovessero accogliere l’impostazione del Pg, questo, secondo l’avvocato Gianluigi Pellegrino che ha promosso il ricorso a nome del Movimento difesa del cittadino (Mcd) “potrebbe avere riflessi sia sulla decisione della Corte Costituzionale sulla Severino sia sulla posizione di Vincenzo De Luca”, vincitore delle primarie Pd per le regionali in Campania. De Luca ha una condanna in primo grado per abuso d’ufficio. Quindi, se eletto, rischia di essere sospeso in applicazione della Severino.

Esattamente come accadde al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che però si rivolse al Tar e fu reintegrato nella carica, vedendo confermato questo quadro dal Consiglio di Stato. Il Tar inoltre inviò gli atti alla Corte Costituzionale dubitando della legittimità della legge Severino. In questa cornice già complessa si è inserito il ricorso di Mdc, che chiede di stabilire se Tar e Consiglio di Stato avessero giurisdizione in materia. Il sostituto Pg della Cassazione, Luigi Salvato, pur riconoscendo che ci sono stati diversi orientamenti, afferma di no. Perché “in materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti ineleggibilità, decadenza e incompatibilità”.

E il principio, “costantemente enunciato dalle Sezioni Unite”, va esteso alla sospensione, differente dalla decadenza “soltanto perché a tempo determinato”. Saranno le Sezioni Unite a mettere un punto fermo. Non senza conseguenze. Se le tesi del Pg saranno confermate, infatti, bisognerà vedere se la Corte Costituzionale potrà pronunciarsi sulla questione che investe la legge Severino rimessa da un giudice dichiarato non competente. Non è detto che la Corte non ritenga comunque rilevante nel merito la questione e la affronti. Non subito, però.

Dopo il 7 aprile verrà fissata l’udienza, ma è assai probabile che se ne parli dopo l’estate; certamente dopo la decisione della Cassazione. Questo potrebbe consentire agli interessati di adire il giudice ordinario. De Magistris, come spiega il suo legale Giuseppe Russo, aveva già proposto un ricorso cautelativo al giudice ordinario, poi superato dalle decisioni del Tar; ma ora questa strada potrebbe riaprirsi. Nell’immediato, però, il caso più imminente è quello De Luca, dopo che, tra l’altro, negli ultimi giorni si sono rincorse voci su possibili candidature alternative per le Regionali in Campania ed è riemerso anche il nome del ministro della Giustizia Orlando.

BONAVITACOLA. “Che la legge Severino contenesse molti elementi di approssimazione era già noto. Tra questi anche il dubbio sulla giurisdizione, se spettante al giudice amministrativo o al Tribunale ordinario. Ma la sostanza non cambia. Anche quando a pronunciarsi è stato il Tribunale ordinario, le conclusioni sono state le stesse del Tar Campania, che ha prontamente reintegrato gli amministratori sospesi”. E’ quanto osserva Fulvio Bonavitacola, deputato del Pd molto vicino all’ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, e promotore di una proposta di legge per modificare la legge Severino, in merito alla questione sollevata oggi dalla procura generale della Cassazione sulla competenza giurisdizionale.

“Infatti la Corte d’Appello di Bari – ricorda Bonavitacola – a fine dicembre 2014, ha reintegrato nella carica un consigliere regionale sospeso sollevando numerose eccezioni d’incostituzionalità della legge Severino su cui la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi con sollecitudine, come annunciato di recente dal suo Presidente. Tale percorso è già incardinato ed a tale proposito l’esito della pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione è del tutto ininfluente” “In ogni caso – prosegue – tale pronuncia non c’è ancora, perché è frutto di evidente confusione scambiare per una sentenza delle Sezioni Unite il parere fin qui espresso solo dal Procuratore Generale.

Al di là di polveroni superficiali su aspetti solo procedurali, resta una verità incontrovertibile: l’orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, sia civile che amministrativo, è concorde nella censura dei numerosi vizi di legittimità costituzionale della Severino e nel confermare il pieno esercizio delle cariche pubbliche, in attesa della pronuncia definitiva spettante alla Corte Costituzionale. Ed è del pari evidente che, indipendentemente dalla pronuncia della Corte Costituzionale – conclude Bonavitacola – spetta al Parlamento, nei tempi giusti, apportare le necessarie correzioni alle parti della legge coralmente ritenute sbagliate”.

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