187.01 L’installazione di tende e tendoni parasole a servizio di attività che prospettano su suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico dovrà essere autorizzata dagli uffici competenti osservando le seguenti disposizioni: altezza m.2,20 dal pavimento del marciapiede; la proiezione in pianta dell’estremità della tenda deve distare non meno di cm. 50 dal ciglio del marciapiede e da sostegni della segnaletica verticale e da pali della pubblica illuminazione.
187.02 Non è consentita l’installazione di tende a sporgere su prospetti porticati ed all’interno degli spazi porticati. E’ consentita la parziale e temporanea schermatura delle luci dei porticati, attraverso sistemi che si armonizzino con l’architettura delle luci dei porticati, attraverso sistemi che si armonizzino con l’architettura del porticato. 187.03 Sui fronti unitari le tende ed i tendoni devono avere tipologia, forme e colori analoghi, e devono essere fissati nel rispetto di eventuali marcapiani o elementi decorativi della facciata ed adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture. (ultimo periodo soppresso)