Il Tribunale ha statuito che entrambi i provvedimenti, sono per il dott. Grimaldi «un concreto pregiudizio solo parzialmente compensabile in forma pecuniaria: la risonanza ricevuta dalla rimozione dal consiglio direttivo (…), connessa a fatti rappresentati dalla stessa ANCE nazionale come tali da essere incompatibili con la conservazione della carica da parte del ricorrente, ha finito per ascrivere al Grimaldi una condotta che non gli è imputabile e in contrasto con la realtà dei fatti, comportando una più che esplicita censura al suo operato ed un giudizio negativo sulla sua persona che il ricorrente ha interesse a rimuovere (…) in quanto fonte di discredito personale».
Accogliendo il ricorso, in attesa della quantificazione dei danni subiti dal dott. Grimaldi, il Tribunale ha ordinato ad ANCE nazionale di pubblicare a pagamento sui quotidiani Il Mattino e La Città di Salerno idonei avvisi da cui si evinca «che la delibera n. 3 del 26/02/2015 adottata dai Probiviri, con cui è stata decisa l’esclusione di Angelo Grimaldi dal Consiglio Direttivo di ANCE Salerno, e quella adottata il 25/03/2015 dal Comitato di Presidenza di ANCE nazionale, con cui è stato ordinato all’Associazione Salernitana di ottemperarvi, sono lesive della reputazione e dell’onorabilità di Grimaldi».
ANCE nazionale è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali. Analoghi ricorsi ex art. 700 c.p.c. sono stati presentati a suo tempo dagli altri componenti del Consiglio Direttivo di ANCE Salerno, ai Tribunali di rispettiva competenza.