Il provvedimento giurisdizionale, ispirato al pieno rispetto di fondamentali principi costituzionali, ha rimesso gli atti alla Suprema Consulta per i rilevanti e non manifestamente infondati dubbi di illegittimità costituzionale dell’art. 8 D.Lgs. n. 235/2012, sotto plurimi profili.
Non a caso il Tribunale ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.
Estremamente significativo è il rilievo relativo alla mancata previsione, nella legge delega n. 190/2012 (c.d. “Legge Severino”), della sospensione dalla carica a seguito di condanna non definitiva e antecedente alla candidatura, violandosi così i limiti della delega stessa.
A seguito della ordinanza, è così sospesa l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015.
Lo scrive in una nota lo studio dell’Avv. Antonio Brancaccio, difensore di Vincenzo De Luca
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