Il Giudice Amministrativo, in particolare, ha evidenziato, con pregnante motivazione sia sulla carenza di fumus boni juris sia sull’assenza di danno grave ed irreparabile per i ricorrenti, il pieno rispetto del termine (20 giorni) previsto dall’art. 28, terzo comma, dello Statuto della Regione Campania per la prima seduta di insediamento del Consiglio Regionale, effettivamente intervenuta il 9.7.2015. Ha, poi, posto in rilievo, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che, allo stato, non si configura il paventato rischio di scioglimento del Consiglio Regionale, risultando attualmente inefficace il d.p.c.m. di sospensione del neoletto Presidente della Regione Campania, tantomeno sussiste l’interesse dei ricorrenti all’adozione di misure cautelari, risultante, in ogni caso, precluso dal fatto che, in ipotesi di riedizione del potere da parte della Regione Campania, comunque non potrebbe prescindersi dalla sopravvenienza costituita dal provvedimento del giudice civile di sospensione cautelare del citato decreto di sospensione dell’on.le Vincenzo De Luca.
La pronuncia del T.A.R ha, quindi, fin dalla fase cautelare, posto l’accento sulla piena legittimità dell’operato del consigliere anziano, della seduta di insediamento del Consiglio Regionale e delle successive attività del Presidente della Giunta Regionale della Campania e dello stesso organo consiliare.