Dopo i primi approfondimenti, considerata la gravità di quanto riscontrato e che tale illecito avveniva in area protetta, si allertava il personale tecnico dell’Ente Parco Fiume Sarno prontamente giunto sul luogo e precisamente in Via Vetice di San Valentino Torio, che costatava la presenza e l’entità del fenomeno dell’inquinamento. Lo scarico che appariva di considerevoli dimensioni e portata, proveniva da una condotta in cemento, certamente visibile a tutti ma, in egual modo ignorata. Da tale condotta si riversavano, in maniera incontrollata, reflui inquinanti che determinavano un vasto e diffuso fenomeno di inquinamento nonché il contestuale cambiamento di colore delle acque del fiume Sarno, che assumevano una colorazione di grigio più o meno intenso oltre ad un insopportabile odore fognario.
Uno scarico illegale quindi, che aggravato anche dalla presenza di numerosi scarichi industriali provenienti da talune aziende, che seppur autorizzate, in modo illecito o per la inadeguatezza, assenza, totale/parziale di idonei impianti di depurazione, contravvenendo alla vigente normativa in materia di corretto smaltimento di reflui industriali, sversano i loro reflui inquinanti nel Rio Foce o in altri corsi d’acqua affluenti al Fiume Sarno, concorrendo di fatto, alla distruzione dell’unico “Parco Regionale Fluviale” e con gravi conseguenze quindi per la salute dei cittadini.
Valutate le condizioni e l’entità dell’inquinamento, , anche in questo caso presumibilmente reflui di origine urbana non depurati, mescolati a reflui industriali, il personale dell’Ente Parco Fiume Sarno e del WWF Italia sez. di Salerno effettuavano idonei rilievi fotografici utili a documentare lo stato di degrado e le gravi condizioni di inquinamento.
Preso atto che tale area rientra in zona A di Riserva Integrale dell’ Ente Parco (Ente istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 780 del 13 novembre 2003), ritenendo che quanto accertato comportasse seguenti violazioni: Art. 734 C.P. per aver danneggiato luoghi di particolare valenza ambientale; Art. 635 C.P. danneggiamento acque pubbliche; Art.142 comma c ed f del D.L.42/2004 poiché tale illecita condotta avveniva in aree sottoposte a particolare forma di tutela ed Art. 452 bis della Legge 22 maggio 2015, n. 68, che tale illecita attività risultava aver provocatola compromissione ed il deterioramento delle acque, del suolo, del sottosuolo nonché dell’ecosistema, della biodiversita’ agraria, della flora e della fauna, si inoltrava al C.F.S. competente per territorio ed alla Autorità Giudiziaria, una dettagliata denuncia a carico di ignoti.
Commenta