Prosegue l’operazione trasparenza “Inps a porte aperte”. In questa sezione, raggiungibile dall’home page del sito istituzionale (www.inps.it), vengono pubblicate informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall’Istituto e di quelle categorie di lavoratori che usufruiscono di particolari regole contributive e previdenziali.
La sezione “Inps a porte aperte” è dedicata a migliorare il rapporto informativo tra Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla legge. L’obiettivo è quello di rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto. L’iniziativa fa parte di quell’operazione trasparenza annunciata dal presidente Inps, Tito Boeri, all’atto del suo insediamento.
Viene pubblicata oggi una scheda informativa sulla previdenza dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti.
I componenti delle Autorità indipendenti godono di un trattamento particolare non solo rispetto ai lavoratori dipendenti privati, ma anche rispetto ai dipendenti pubblici poiché, per chi provenga da un impiego pubblico, la retribuzione pensionabile presa in considerazione è sempre la più alta tra quella percepita per l’impiego pubblico all’atto della nomina e quella percepita in qualità di componente dell’autorità indipendente.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 488/1999 (finanziaria per l’anno 2000) la retribuzione soggetta all’obbligo contributivo, ai fini del calcolo del futuro trattamento pensionistico, era il trattamento economico complessivo corrisposto ai componenti delle autorità indipendenti.
La finanziaria del 2000, e successive modifiche, prevede che la retribuzione pensionabile sia limitata al massimale previsto dalla legge n. 335/1995 (€ 100.324,00 per l’anno 2015) o, in alternativa, alla retribuzione corrisposta dall’amministrazione pubblica di provenienza all’atto della nomina a componente dell’Autorità, se superiore al massimale.
Ai fini pensionistici, a decorrere dal 15 gennaio 2006, il nuovo regime contributivo da applicare al trattamento economico comunque corrisposto ai componenti delle Autorità indipendenti trova le seguenti limitazioni:
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la retribuzione pensionabile non può superare il massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dalla legge n.335/1995 (pari a € 100.324,00 per l’anno 2015) o, in alternativa, il trattamento retributivo eventualmente in godimento dall’interessato all’atto della nomina a componente dell’autorità, qualora superiore al massimale;
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la retribuzione pensionabile non può superare il limite del predetto massimale se all’atto del nuovo incarico il soggetto non era iscritto ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatoria o non prestava attività di lavoro subordinato.
Nella scheda informativa sono illustrati tre esempi ipotetici in cui viene confrontato il calcolo della pensione tra il sistema retributivo e il sistema contributivo.
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