Il Giudice di Pace ricorda che la pubblica amministrazione è tenuta ad apporre idonea segnaletica in cui deve indicare :” il tratto di strada su cui l’accertamento viene effettuato; il tipo di accertamento( cioè che avviene con l’uso di meccanismi automatici) e deve indicare anche i tipi di infrazione per i quali vengono utilizzati i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo del traffico.”
Nel verbale ricevuto dall’automobilista non vi era alcuna indicazione in tale senso, così come previsto dall’art. 4 comma 1 della legge 168 del 2002.In poche parole significa che la postazione del rilevamento deve essere preceduta da tutta una serie di cartellonistica necessaria per evitare il c.d. “effetto sorpresa,”cioè se l’automobilista non è correttamente informato, prima di giungere alle postazioni di rilevamento elettronico, può ad esempio frenare improvvisamente,davanti alle apparecchiature elettroniche, mettendo così a rischio la sicurezza della circolazione.
Per il Giudice di Pace, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, le affermazioni dei vigili sulla corretta informazione della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni, non sono assistite da idonea segnaletica stradale. In definitiva la pubblica amministrazione è tenuta ad apporre una segnaletica che abbia una funzione educativa nei confronti dell’automobilista questo perché su strade di grandi dimensioni,come una strada a quattro corsie, un unico segnale con ridotte dimensioni e’ assolutamente inadeguato per dare una corretta informazione all’automobilista.
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