Il verdetto era già stato reso noto il 20 ottobre, al termine dell’udienza, ed è motivato con le due sentenze ‘gemelle’ depositate oggi (n.23542 e n.23543). Nei ricorsi per ‘regolamento preventivo di giurisdizione’, l’avvocato Gianluigi Pellegrino, lamentava l’eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo tra l’altro che il giudice non ha il potere di disapplicare in via cautelare d’urgenza una legge dello Stato che prevede l’automatismo della sospensione dall’incarico. A tale proposito, la Cassazione ricorda invece che il giudice, sia speciale sia ordinario, può adottare misure provvisorie nel “tempo occorrente per la definizione del giudizio incidentale di costituzionalità”. E in un principio di diritto, uguale per le due sentenze, gli ermellini spiegano che è inammissibile il ricorso che “lamenti l’eccesso di potere giurisdizionale” di quel giudice, dal momento che non si tratta di una questione di giurisdizione che la Cassazione “possa essere chiamata a risolvere”.