L’introduzione del diritto fisso viene in seguito alla pubblicazione del decreto legge n.132 del 12 settembre 2014 che prevede la possibilità che i coniugi possano concludere, davanti al sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile, presso il Comune di residenza di uno dei due o quello in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale, un accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi il divorzio, o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
La procedura è semplice. Basta recarsi in Comune, con o senza avvocato, e firmare l’apposito documento redatto dall’Ufficiale di Stato civile, che non potrà contenere clausole relative al patrimonio dei soggetti coinvolti. Esclusi dalla possibilità di avere accesso a questa nuova procedura sono i coniugi con figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
E’ possibile, tuttavia, anche ripensarci. Dopo la prima convocazione, infatti, in cui si sottoscrive la separazione, l’Ufficiale di Stato è tenuto a convocare i coniugi una seconda volta, non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. Se l’accordo riguarda la separazione, i tre anni per richiedere il divorzio decorreranno dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’Ufficiale dello stato civile.