In caso di multa e di invito a fornire i dati del conducente entro 60 giorni, molti italiani, per evitare una sanzione amministrativa (la decurtazione dei punti dalla patente) preferiscono rischiare la sanzione penale (il reato di sostituzione di persona): difatti, secondo una recente sentenza della Cassazione, non sfugge al procedimento penale l’automobilista che invia alle autorità, nel modulo allegato alla multa, false indicazioni sulle generalità del conducente, indicando nome e cognome di un altro soggetto (compiacente) che materialmente non era alla guida dell’automobile.
Insomma, il vecchio trucchetto di fornire i dati della nonnina che non può più guidare, o di una badante o del giardiniere extracomunitario non funziona più: la polizia ha iniziato a incrociare informazioni e dati per effettuare controlli più capillari e, così, la contestazione del reato di sostituzione di persona. Il delitto di sostituzione di persona, previsto e punito dal codice penale, tutela la fede pubblica. Soggetto passivo è la persona le cui generalità sono state abusivamente spese. La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induca altri in errore. Tale induzione in errore può avvenire soltanto con le quattro condotte specificatamente indicate dalla norma, che sono: – sostituzione illegittima della propria all’altrui persona, – l’attribuzione di falso nome, – l’attribuzione di falso stato, – l’attribuzione di qualità cui la legge riconnette effetti giuridici.
È richiesto il dolo specifico, inteso quale coscienza e volontà di agire al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Il delitto si consuma nel momento in cui taluno sia indotto in errore. Non è necessario, invece, l’effettivo prodursi del vantaggio o del danno. La pena prevista è la reclusione fino a un anno. È procedibile d’ufficio. La vicenda decisa dalla Cassazione: un uomo veniva condannato penalmente per aver predisposto e consegnato alle polizie locali, a seguito di alcune multe per violazioni al codice della strada, documentazione falsa attestante che, al momento dell’infrazione, alla guida del veicolo si trovava una terza persona e non lui. Il tutto per evitare la decurtazione dei punti dalla propria patente.
Meglio non comunicare nulla: La legge prevede che in caso di omessa comunicazione dei dati dell’effettivo conducente scatta una sanzione amministrativa di tipo pecuniario: di certo si tratta di un rischio decisamente più leggero rispetto alla contestazione di un reato. Sempre che non si preferisca – come forse più logico (oltre che giuridicamente giusto) sarebbe – subire la decurtazione dei punti dalla patente.
FONTE e sentenza completa su www.laleggepertutti.it
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