Chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a quanto presente nelle banche dati del Catasto, ha l’obbligo, infatti, di dichiarare all’Agenzia delle Entrate tale variazione. Questo adempimento non è necessario se la coltura viene dichiarata correttamente a un Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria.
Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono infatti fornite anche le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. In tal caso, il predetto aggiornamento è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.
Guida alla consultazione – Oltre all’elenco dei Comuni interessati, disponibile in Gazzetta Ufficiale, l’elenco delle particelle catastali variate può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare – Aggiornare dati catastali e ipotecari – Variazioni colturali.
Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta, gli elenchi potranno essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni interessati.
Cosa fare in caso di incoerenza – I soggetti che riscontrassero delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione Strumenti – Modelli – Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto terreni.
Resta salva la possibilità di proporre ricorso, entro centoventi giorni, innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.
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