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Vicenda Soget, Adinolfi (FI): ”Opposizione compatta per una valanga di ricorsi”

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Sulla vicenda SOGET, che rasenta il tentativo di truffa ai danni dei salernitani, tutta l’opposizione sia compatta. Invito tutti gli esponenti politici e civici, nonché i loro tecnici di riferimento, a collaborare nell’arricchire i già evidenti motivi di nullità o annullabilità degli avvisi di accertamento da divulgare in un momento comune di condivisione.
E’ il momento di serrare le fila, tutti senza distinzioni. Ognuno dia il suo contributo. Non solo una valanga di ricorsi ma anche una valanga di motivi
Ecco il mio primo contributo.
– Gli avvisi di accertamento sono nulli/annullabili perchè emessi in violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente che prevede un rapporto leale tra amministrazione e contribuente.
– Gli avvisi di accertamento sono nulli/annullabili per l’assenza del preventivo contraddittorio. L’assenza del preventivo contraddittorio (“contradittorio endoprocedimentale”) costituisce violazione del principio di derivazione comunitaria, formulato nella causa C-349/07 che disciplina la salvaguardia del diritto di difesa del contribuente e di corretta formazione di una “decisione partecipata” tra quest’ultimo e l’amministrazione. Principio richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza n.19667 del 18 settembre 2014.
Lo scrive in una nota Raffaele Adinolfi di Forza Italia Salerno.
Anche il Consigliere Roberto Celano è tornato sull’argomento riscossione tributi da parte del Comune di Salerno. chiedendo la convocazione di una commissione congiunta al fine di rivisitare il regolamento per la riscossione dei tributi del Comune di Salerno anche alla luce delle nuove disposizioni normative. 

Si evidenzia a tal proposito, infatti – continua Celano nella nota – che il suddetto regolamento prevede l’applicazione dell’aliquota intermedia delle sanzioni previste finora dalla norma, laddove nella quasi totalità degli Enti ed anche l’Agenzia delle Entrate applica la sanzione minima prevista dalla legge. Il suddetto regolamento finisce per svilire e rendere di fatto  inapplicabile anche  il “cumulo giuridico” che sarebbe previsto nel caso di notifica di avvisi di accertamento per diverse annualità, al fine di rendere meno onerosa per il contribuente la previsione reiterata per ciascun anno d’imposta della sanzione per infedele e/o omessa dichiarazione. Nella fattispecie, infatti, il regolamento comunale prevede l’applicazione di tre volte l’aliquota massima della sanzione invece che l’applicazione della sanzione per ciascun anno d’imposta “accertato”, nel mentre il legislatore dispone la possibilità per l’impositore di prevedere una maggiorazione della sanzione massima applicabile che va dallo 0,5 a 3 volte della stessa.

Ribadendo che è certamente auspicabile che si individuino e stanino gli evasori, ma che non vadano tartassati contribuenti onesti e/o in buona fede, è evidente che è necessario modificare il suddetto regolamento per attenuare il peso delle sanzioni applicate dal Comune di Salerno (adeguandole alla misura generalmente applicata dalla gran parte degli Enti Locali) e rendere effettivamente applicabile e conveniente l’istituto del “cumulo giuridico”, quasi mai vantaggioso, per come determinato dall’Ente, per il contribuente che intende pagare il tributo ed aderire all’accertamento notificatogli” conclude Celano.

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