Durante la seduta in commissione è stato chiesto al Dirigente Dott. Alberto Di Lorenzo (Suap ed Annona) ed al Dirigente Architetto Pelosio (Ufficio Urbanistico) di apportare delle integrazioni-modifiche a tale articolo del RUEC, sempre nel rispetto non solo delle esigenze dei titolari delle attività commerciali ma anche di tutti i condomini nei cui stabili sono allocate tali attività commerciali. Dunque per le nuove attività commerciali, con la modifica richiesta, se i sistemi attualmente presenti soddisfano l’esigenza di abbattere (fumi ed esalazioni), non sarà necessaria l’installazione della canna fumaria conclude il Consigliere Di Carlo.