Di seguito il comunicato:”Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 12.35 del 20 settembre 2016) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 32° del primo tempo dal calciatore Schiavi Raffaele (Soc. Salernitana) nei confronti del calciatore Garritano Luca (Soc. Cesena); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: nelle circostanze segnalate, il calciatore amaranto proteggeva a braccia larghe l’uscita del pallone dalla linea di porta dall’arrivo del calciatore bianco-nero. A seguito del contrasto il calciatore cesenate cadeva a terra. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.54 del 20 settembre 2016) “In merito all’episodio al 32′ del primo tempo comunico quanto segue: durante lo scontro tra Garritano Luca (n7 Cesena) e Schiavi Raffaele (n6 Salernitana) io sto controllando l’azione e guardo i due calciatori inseguire il pallone. Nella dinamica dell’azione vedo Schiavi allargare il braccio destro per proteggere la fuoriuscita del pallone e venire a contatto involontariamente con la faccia di Garritano e ritenevo tale intervento non falloso”.
Pertanto il comportamento di Garritano è stato “visto” dall’Arbitro, che si trovava in una posizione ottimale (come attestato dalle immagini televisive), e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa, essendo carente ogni condizione di ammissibilità“.