Il Consiglio dell’Unione Europea, però, con decisione del 19 settembre 2016, su richiesta del Governo italiano, ha autorizzato l’applicazione della suddetta detrazione IVA, fino al 31 dicembre 2019 (salvo ulteriore richiesta da presentare entro il 1 aprile 2019).
Senza la nuova autorizzazione, la detrazione iva limitata al 40%, sarebbe stata possibile fino al 31 dicembre 2016. Ora si potrà dire fino al 31 dicembre 2019, per le autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale.
La detrazione della quota IVA detraibile nella misura del 40%, è applicabile anche agli acquisti in locazione, per il noleggio, nonché per quella parte sostenuta per le spese di gestione, di manutenzione e di transito stradale.
La norma, prevista dall’art. art. 19-bis, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/72, è applicabile ai veicoli stradali a motore, la cui massa massima è inferiore a tremila e 500 chilogrammi, con posti a sedere non superiore a nove, compreso il conducente. Non è applicabile, invece, ai trattori agricoli o forestali e ai motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350c.c..
Nulla cambia per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa, arte o professione, per i quali l’IVA sarà integralmente detraibile.
E’ opportuno ricordare che l’utilizzo da parte di persone, del tutto estranee all’attività esercitata, (esempio: la governante di casa) non potrà godere di alcuna detrazione.
La proroga della detrazione dell’Iva al 40% fino al 2019, unitamente alla proroga del super ammortamento del 40%, anche per l’anno 2017, come anticipato dal Premier Renzi per la prossima Legge di Stabilità 2017, consentirà di poter alleggerire il costo del veicolo nuovo.
Luca De Franciscis
dottore commercialista
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