I proprietari di immobili, sia pubblici che privati, sono obbligati a rimuovere, entro 60 giorni, gli escrementi di piccione dagli edifici di pertinenza, effettuando, al contempo, accurate operazioni di pulizia ed eventuali interventi di disinfestazione. E’ vietata la rimozione degli eventuali esemplari più giovani, i cosiddetti pulli, dai nidi abbandonati, che dovranno essere bonificati solo dopo che questi li abbiano lasciati. I cittadini sono tenuti anche a provvedere alla chiusura di ogni luogo utile alla nidificazione dei piccioni, come ad esempio cavità cieche, finestrelle e aperture che danno aria ai sottotetti, utilizzando materiali idonei sia dal punto di vista urbanistico che da quello estetico e a ridotto impatto ambientale. L’ordinanza firmata dal primo cittadino obbliga, inoltre, a impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui cortili, applicando, dove necessario, dissuasori in plastica o altro materiale, non cruenti, sui punti di posa. Le prescrizioni previste dall’ordinanza dovranno essere effettuate in maniera periodica e costante, per garantire la conservazione di adeguate condizioni igienico sanitarie.