Le disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (Decreto fiscale), sono già in vigore dal 24 ottobre scorso (Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, in G.U. n. 249).
In questo Decreto Legge è contenuta la rottamazione dei costi accessori sulle cartelle Equitalia.
Prima di dire cosa fare e come si fa per rottamare le cartelle, soffermiamoci brevemente sulla portata del Decreto Legge e sui tempi per la sua approvazione.
Nel nostro ordinamento giuridico il “Decreto Legge” è considerato un atto normativo, di carattere provvisorio, adottato dal Governo nei casi di necessità ed urgenza (per disciplinare materie tecniche e complesse o regolamentare in maniera più adeguata la materia fiscale) ed ha forza ed efficacia di legge, come una legge ordinaria dello stato. Dovrà, poi, essere ratificato con conversione in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
Il Decreto passato alla Camera – unitamente alla Legge di Bilancio con la Legge di Stabilità – dovrà essere esaminato dalla Commissione Bilancio entro 15 giorni e poi essere approvato, con termini strettissimi entro il 27 novembre. Dopo la pausa parlamentare dal 28 novembre al 4 dicembre, per il voto del referendum, dovrà essere approvato dal Senato ed essere approvato entro il 31 dicembre 2016 (senza tralasciare l’approvazione della Commissione Europea).
Questo breve excursus è utile per ritenere che questo Decreto sarà convertito senza molte difficoltà. Lo Stato ha necessità sì di agevolare i debitori ma anche di incassare e alleggerire il contenzioso.
Qualche modifica probabilmente sarà possibile ma senza grandi stravolgimenti. Solleciti e istanze volte a modificare il Decreto, sono state già presentate in merito a quanto previsto nell’art. 4, a proposito della comunicazione trimestrale dei dati IVA e delle fatture emesse e ricevute. Fatto questo che aggraverebbe ulteriormente il lavoro di tutti i soggetti IVA (imprese, professionisti ecc.) e coloro che li assistono.
Il mini condono sui costi accessori delle cartelle Equitalia riguarda i carichi inclusi nei ruoli, “affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015”, come si legge nell’art. 6 del D.L. 193/2016.
Le imposte che interessano questo tipo di sanatoria sono: le imposte dirette, i contributi INPS e INAIL, l’I.V.A. e le multe stradali il cui incasso è stato demandato a Equitalia.
Nel corso della procedura il fisco non può avviare nessuna azione esecutiva. Si interrompono le procedure di recupero coattivo eventualmente già avviate.
Cosa si risparmia?
Per le imposte si risparmiano le sanzioni, incluse nei carichi dell’esattore, e gli interessi di mora. Le imposte, ricomprese nella cartella, sono dovute nella loro interezza.
Per le contravvenzioni stradali sarà necessario verificare se Equitalia è stata incaricata dal Comune a incassare anche le contravvenzioni, in questo caso si risparmiano solo gli interessi.
Ma non sarà così per tutti perché bisognerà verificare se quel Comune che ha elevato la contravvenzione, ha incaricato per l’incasso delle contravvenzioni Equitalia o ad altri Agenti per la riscossione che potrebbero non prevedere la stessa procedura e il risparmio degli interessi. Su questo punto è auspicabile un’uniformità di trattamento.
La procedura da seguire, come la si legge nell’art. 6 del Decreto Legge n. 193.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legge, ovvero entro il 21 gennaio 2017, il debitore manifesterà all’Agente della riscossione (Equitalia) la sua volontà di avvalersi della definizione (cosiddetta rottamazione). Dovrà rendere apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’Agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 15 giorni, ovvero entro il 7 novembre prossimo.
Nella dichiarazione il debitore deve indicare anche il numero di rate del quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4 rate, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Entro 180 giorni successivi al Decreto, ovvero entro il 22 giugno, l’Agente comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con l’indicazione della data di ciascuna di esse. E’ specificato che in ogni caso, le prime 2 rate dovranno essere ciascuna pari ad 1/3 e la terza e la quarta ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute. La scadenza della 4 rata non può superare il 15 marzo 2018.
Per approfondire i contenuti e la procedura della cosiddetta rottamazione, cliccare su → art. 6 intitolato “definizione agevolata”.
Luca De Franciscis
dottore commercialista
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