“Normale tollerabilità” che il giudice delle indagini preliminari Stefano Berni Canani ha ritenuto palesemente superata dalle emissioni della fabbrica di via Dei Greci, e che invece per il Riesame non basta per mettere in discussione il dato oggettivo degli ultimi rilievi Arpac, secondo cui il livello di inquinamento è contenuto entro i limiti imposti da leggi e autorizzazioni. Tanto più – si legge nel provvedimento firmato dai giudici Sgroia, Rulli e Zarone – che alcune segnalazioni dei residenti su fumi e odori nauseabondi non hanno trovato riscontro nelle verifiche della polizia giudiziaria.
Per il Tribunale, inoltre – si legge sul quotidiano La Città oggi in edicola -, «il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un’attività regolarmente autorizzata (…) e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti che le riguardano». Il rispetto dei parametri implica secondo questa tesi una «presunzione di legittimità del comportamento» che è quella che i giudici attribuiscono alle Pisano.
Sarà tra l’altro su queste motivazioni che la Cassazione sarà chiamata a pronunciarsi, oltre che sulla legittimità dell’Aia (l’autorizzazione integrata ambientale emessa dalla Regione) che per gli inquirenti è frutto di un abuso d’ufficio e per il Riesame è invece elemento così controverso da non poter costituire presupposto di reato.