Lavoro all’estero. Residenza, convenzioni, fiscalità (di Luca De Franciscis)

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Luca De FranciscisCon accentuata frequenza si verifica che cittadini italiani, giovani e non solo giovani, si recano all’estero per cercare nuove opportunità di lavoro. Quando si decide di partire non sempre si ha conoscenza delle norme in vigore in quel Paese estero e se esistono convenzioni con il proprio Paese che possono essere di ausilio e di guida per particolari adempimenti.

Iniziamo con il dire subito che il lavoratore che soggiorna all’estero per più di 183 giorni nell’arco di un anno, può considerarsi residente nel Paese in cui lavora, ma non per il fisco. I redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero sono soggetti a particolari regole di tassazione. Nella casistica pratica capita che persone che lavorano all’estero, come dipendenti di aziende straniere, anche da più di un anno e forse per periodi ancora più lunghi, non ricordino che la residenza fiscale rimane in Italia se non cambiata, come si dirà di seguito.

La normativa fiscale del nostro Paese prevede, quindi, che i contribuenti che non hanno trasferito all’estero la propria residenza, debbano presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

Alcuni ritengono che le imposte trattenute e versate dal datore di lavoro estero, li esoneri dal dichiarare i redditi in Italia. Così però non è. La dichiarazione dei redditi va presentata nel luogo ove si ha la residenza e se la residenza è rimasta in Italia, i redditi vanno dichiarati in Italia, ovvero nel luogo ove hanno mantenuto i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. Tanto dispone l’art. 2 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) che recita: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Da quanto innanzi ne consegue che il mantenimento della residenza in Italia comporta l’obbligo di presentare, nel proprio Paese, la dichiarazione dei redditi.

A tale riguardo, però, sovvengono le Convenzioni Internazionali che prevedono, come principio generale, il divieto della doppia imposizione. Le Convenzioni regolano la tassazione dei redditi esteri e prevedono che le imposte già pagate all’estero, perché trattenute dal datore di lavoro di quel Paese, debbano essere tenute in debito conto per i redditi da dichiarare in Italia, proprio per evitare la doppia imposizione. E’ da tener presente, anche, che per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare de doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.

Il principio di evitare la doppia imposizione si può rappresentare con un semplice esempio. Si supponga un reddito prodotto a Londra pari a 3.000 sterline, la tassazione sarà applicata nella misura del 20% e invece in Italia con l’aliquota del 23%. Al fisco in Italia sarà dovuto solo la differenza del 3%.

La dichiarazione dei redditi che il residente in Italia presenterà nel proprio Paese, dovrà tener conto delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo (se dai modelli di retribuzione non si rileva che l’imposta pagata è a titolo definitivo è opportuno procurarsi una certificazione delle autorità fiscali dello stato estero).

Il contribuente che risiede in Italia e produce reddito (lavora) in un Paese estero, in cui vige una Convenzione contro le doppie imposizioni, ha la possibilità di conteggiare nella propria dichiarazione dei redditi il credito per le imposte pagate all’estero, nel limite però della ritenuta convenzionale. Dalla lettura dell’art. 165 del T.U.I.R. intitolato “Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero” si rileva che: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo (inteso come reddito globale) al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

Potrà verificarsi anche che il Paese estero ha applicato una ritenuta più alta di quella convenzionale (stabilita per legge) e, quindi, residua una differenza che però non è accreditabile in Italia. Con un po’ di buona volontà e in osservanza della normativa vigente nel Paese estero, è possibile chiedere il rimborso della differenza non utilizzata in Italia. La richiesta del rimborso potrà essere fatta soltanto nel il Paese estero che l’ha percepita.

Per determinare la detrazione ovvero il credito spettante per le imposte pagate all’estero, dall’imposta netta dovuta, bisognerà far riferimento alle retribuzioni convenzionali, determinate normalmente entro il mese di gennaio di ogni anno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4, comma 1, del D.L. n. 317 del 1987 e in allegato la tabella retribuzioni convenzionali).  

Giova tener presente che il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali. Verrà tassata la retribuzione convenzionale e non quella percepita, quando le mansioni svolte dal dipendente che lavora all’estero rientrano nel settore economico previsto nella tabella delle retribuzioni convenzionali.

Per avere un quadro completo e approfondire i casi che maggiormente interessano, si rinvia alla circolare 9/E del 5 marzo2015 che fornisce chiarimenti sul credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 165 del T.U.I.R.).

Importante è stata la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate che con la successiva e repentina cirdolare del 24 aprile 2015 n. 17/E  ha chiarito che il reddito da dichiarare non è quello lordo ma quello al netto dei contributi previdenziali. Infatti a pag. 27 della circolare si legge: “…si è dell’avviso che il reddito estero debba essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero”.

 

Per capire come vanno dichiarati i redditi conseguiti all’estero e se spetta il credito di imposta, il contribuente potrà consultare le istruzioni riportate sotto la voce APPENDICE dell’Agenzia delle Entrate “stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”.

Ma vi è di più. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una apposita GUIDA per compilare la dichiarazione dei redditi dei residenti all’estero, con precise istruzioni per compilare il modello unico e pagare le imposte direttamente dal Paese estero. E’ bello dire subito, in anteprima della consultazione della GUIDA, che la dichiarazione dei redditi può essere trasmessa anche dall’estero a mezzo posta raccomandata e anche in via telematica. Per leggerla cliccare su GUIDA.

Ad alcuni potrà interessare anche consultare l’elenco delle convenzioni, aggiornate al 18 luglio 2016, scritte in lingua Italiana ed in lingua Inglese. Per leggere le convenzioni cliccare su Paesi e convenzioni.

Ma quanto innanzi (la tassazione dei redditi in Italia) rileva solo nel caso in cui il contribuente non ha trasferito la propria residenza dall’Italia nel Paese estero.

La Legge Legge n. 570 del 27 ottobre 1988 prevede che sono tenuti all’iscrizione all’A.I.R.E (Associazione Italiana dei Residenti all’Estero) coloro che si trasferiscono all’estero per un periodo di più di 12 mesi, o anche già vivono all’estero da più di 12 mesi.

Iscriversi all’A.I.R.E. è semplice, basta recarsi al Comune ove si risiede e presentare domanda di trasferimento di residenza, indicando il recapito abituale di residenza estera. Entro i successivi 90 giorni bisognerà dichiarare l’avvenuto espatrio presso il Consolato del Paese estero compilando un apposito modulo. Per coloro che sono già all’estero, l’avvenuto espatrio, è possibile comunicarlo recandosi direttamente presso il Consolato Italiano all’estero. E’ prevista anche la comunicazione a mezzo e-mail. Coloro che non provvedono all’iscrizione potranno essere iscritti di ufficio all’ A.I.R.E. e ricevere la comunicazione tramite il Consolato, con la precisazione che il Comune di residenza ha effettuato la cancellazione per irreperibilità.

Coloro che non posseggono beni in Italia e spostano il centro degli interessi e degli affetti nel Paese estero e si iscriveranno regolarmente all’A.I.R.E, avranno anche una nuova residenza fiscale. Questo comporterà che i redditi conseguiti nel Paese estero saranno tassati solo in quel Paese.

Sul sito della Farnesina – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – si possono leggere tutti i servizi offerti dai Consolati per assicurare la tutela degli interessi italiani fuori dai confini nazionali. Per leggerli cliccare su Consolati.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

 

www.studiodefranciscis.it

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