A queste forme di credito al consumo possono accedere i dipendenti privati a tempo indeterminato, i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di Ministeri, di Enti e Aziende statali, parapubblici, e tutti i pensionati INPS e INPDAP. La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di finanziamento a tasso fisso e con pagamento costante della rata, la quale ogni mese viene trattenuta dal datore o dall’Ente previdenziale, direttamente dallo stipendio o dalla pensione.
Cessione del quinto: di cosa si tratta?
Nella pratica, si tratta di un prestito, della durata massima di 10 anni, che il dipendente o il pensionato possono ottenere da un istituto di credito oppure da una società finanziaria (che a loro volta operano direttamente oppure attraverso l’attività di agenti finanziari o mediatori creditizi): tale prestito verrà poi rimborsato dall’utente attraverso l’addebito automatico delle singole rate in busta paga o sulla sua pensione.
L’ammontare della rata del finanziamento sottoscritto non può essere superiore al 20% della busta paga (un quinto, appunto), in caso di cessione del quinto, oppure al 40% della busta paga, in caso di delega di pagamento (detta anche “doppio quinto”).
Quando si estinguono questi prestiti?
I contratti di prestito con cessione del quinto o con delegazione di pagamento possono:
- Giungere ad estinzione in via “naturale”: in questo caso l’estinzione avviene con il versamento dell’intero importo dovuto alla scadenza prevista, attraverso il pagamento di tutte le rateconcordate all’inizio (ad esempio corrispondendo tutte le 120 rate previste dal contratto);
- Venire estinti anticipatamenteo rinegoziati. L’estinzione anticipata di questi prestiti può avvenire in qualsiasi momento, tramite il versamento dell’intero capitale residuo a quel momento.
Il calcolo del dovuto viene operato dalla banca attraverso il c.d. “conteggio estintivo”, documento ove sono specificati le rate e le spese residue da versare da parte del Cliente alla banca e (quasi mai) gli importi che il Cliente avrebbe, viceversa, diritto a vedersi rimborsare (quali, a titolo di esempio: commissioni bancarie, commissioni finanziarie, assicurazione sulla vita o assicurazione per perdita di occupazione. Il conteggio estintivo viene emesso dalla banca o dalla finanziaria su espressa richiesta del Cliente, che deve presentarla a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla sede legale.
In cosa consistono il rinnovo o la rinegoziazione del prestito?
Il rinnovo o la rinegoziazione del prestito con cessione del quinto o con delegazione di pagamento consistono nella concessione al Cliente di nuova liquidità, attraverso un rifinanziamento del prestito in corso, che viene anticipatamente estinto attraverso la liquidità ottenuta con il nuovo prestito. Si tratta, in altre parole, di rinegoziare il prestito in corso, estinguendolo, a favore di uno nuovo, così da poter avere nuova e maggiore liquidità disponibile. Il rinnovo o la rinegoziazione del prestito con cessione del quinto o con delegazione di pagamento sono però ottenibili solo se siano trascorsi almeno i 2/5 rispetto alla durata originaria del primo contratto o sia stato versato almeno il 40% del capitale (legge 141/2010).
Facendo un esempio pratico, un contratto decennale (120 mesi) si potrà rinnovare solo se siano trascorsi 48 mesi, corrispondenti ai 2/5 della durata del prestito originario. Unica eccezione prevista della legge è il rinnovo di contratti con durata uguale o inferiore ai 60 mesi (5 anni): in questo caso sarà possibile rinegoziare la cessione del quinto o delega di pagamento prima del 40%, a patto che la durata del nuovo contratto sia pari 120 mesi (10 anni).
Quale è il modo migliore per tutelarsi?
Il consiglio è leggere con attenzione tutta la documentazione fornita dalla banca, dalla società finanziaria o dall’agente/mediatore, chiedendo tutti i chiarimenti necessari a sottoscrivere un contratto trasparente, e conservare con cura una copia della documentazione sottoscritta. Nel caso dovessero insorgere problemi a causa della mancanza di chiarezza con il consumatore, questi potrà avviare la pratica di reclamo, rivolgendosi, ad esempio, all’Arbitro bancario finanziario (Abf) con modalità semplice, veloce ed economica.
a cura dell’Avv. Andrea Scarano