Antirapina. Credito d’imposta per videosorveglianza (di Luca De Franciscis)

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L’attenzione dello Stato per incentivare l’attività di prevenzione e repressione, per contrastare i reati predatori, è realizzata direttamente con norme ad hoc e con i protocolli di intese, attuati dalle Prefetture che, a livello locale, esplicano specifica attività di diffusione e sviluppo, per la suddetta attività, in linea con gli indirizzi nazionali.

Con Decreto 6 dicembre 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito i  criteri e le procedure per l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità del 2016).

Va tenuto presente che al comma 3, dell’art. 3: “Misura del credito d’imposta e modalità di riconoscimento”. In questo comma si legge: Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

E’ della scorsa settimana, poi, l’atteso provvedimento n. 33037 del 14 febbraio 2017 con il quale la direttrice Rossella Orlando, dell’Agenzia delle Entrate, spiega le modalità di presentazione dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta, relativamente alle spese di videosorveglianza sostenute nello scorso anno 2016.

Il provvedimento dispone che da oggi 20 febbraio, e fino al 31 marzo 2017, le persone fisiche che hanno sostenuto spese nell’anno 2016, per l’installazione  di sistemi di  videosorveglianza  digitale  o  di  sistemi  di  allarme, nonché per quelle  connesse  ai  contratti  stipulati con  istituti  di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, possono inviare le domande per poter accedere al credito d’imposta. L’importo del credito spettante sarà attribuito, in misura percentuale alle spese sostenute, dall’Agenzia delle Entrate. Dispone anche che la domanda va trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica.

Per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, i soggetti sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:     –  il proprio codice fiscale, il codice fiscale del fornitore del bene o servizio, il numero la data e l’importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto e specificando, inoltre, se la fattura è relativa all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e anche all’uso personale o familiare del contribuente. La compilazione dell’istanza e la trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “Creditovideosorveglianza”, Per ogni istanza inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti, determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, come già detto innanzi. Tale percentuale è comunicata al contribuente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 31 marzo 2017.

Il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, potranno utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Le notizie di cui innanzi possono essere approfondite leggendo anche il comunicato stampa del 14 febbraio 2017.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

 

www.studiodefranciscis.it

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