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Ok paternità a 2 uomini per figli nati da utero in affitto

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Riconosciuta per la prima volta in Italia la genitorialità per due uomini che avevano avuto due figli negli Usa grazie all’utero in affitto.

La decisione è stata presa dalla Corte d’Appello di Trento che con un’ordinanza ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica “al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico”.

Nell’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, che porta la data 23 febbraio, si stabilisce un “principio importantissimo”, come spiega il direttore del portale di studi giuridici di “Articolo 29”, Marco Gattuso, e cioe’ “l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa”.

Si tratta di “una pronuncia di assoluta rilevanza”, aggiunge Gattuso, in quanto “per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso”.

Secondo la Corte, infatti, “l’insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato”; la favorevole – considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite”.

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