Si pone rimedio agli addebiti duplicati per alcuni contribuenti intestatari di più utenze Enel. Con il nuovo modello, infatti, i contribuenti possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio TV, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica. Sul modello è specificato che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Il nuovo modello contiene una dichiarazione sostitutiva con la quale i contribuenti possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Lo stesso modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio televisivo. L’erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a sé stesso o ad altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.
Attenzione! La dichiarazione va resa in piena coscienza di rispondenza a vero. Con la firma e trasmissione del nuovo modello, infatti, si dichiara di essere consapevoli che l’articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti, e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le scadenze per la presa in carico della dichiarazione. Per comunicare la non detenzione e, quindi, essere esonerati dal pagamento, la dichiarazione fatta oggi (6 marzo 2017) vale per il secondo semestre 2017. Per il primo semestre la dichiarazione andava presentata entro il 31 gennaio 2017, come già ricordato in un precedente articolo su questa stessa testata giornalistica. Per il 2018 il modello potrà esplicare i suoi effetti, se presentato dal mese di luglio 2017 al 31 gennaio dell’anno successivo.
Per il 2017 il canone Rai è sceso a 90 euro (era di 100 euro per 2016) e sarà addebitato nelle fatture Enel, dal mese di gennaio fino a ottobre, per 9 euro al mese (10 rate). Per il 2018 sarà di 80 euro. Prima della “riforma” con l’addebito in fattura era di euro 113,50.
Le istruzioni sono puntuali e prevedono, tra l’altro, che in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica, da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura Enel, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Il modello ha tre riquadri A – B e C. La compilazione dei riquadri è alternativa e dipende da cosa si vuol dichiarare.
Il riquadro A lo si utilizza per la “dichiarazione sostitutiva di non detenzione”. Compilando questo riquadro si dichiara, alternativamente, che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oppure che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Il riquadro B lo si compila “per la dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito”. Lo si utilizza per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. Bisogna indicare la data di inizio dalla quale sussiste il presupposto attestato (ad esempio, la data dalla quale il dichiarante è entrato a far parte della famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). Se questa data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva nel campo “data inizio” può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione (2017).
Il riquadro C, infine, lo si utilizza “per la dichiarazione di variazione dei presupposti”. Va compilato per dichiarare il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva, già presentata in precedenza, e va indicata la data della variazione.
Modalità di consegna. Sotto il riquadro A è precisato che nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – CASELLA POSTALE 22 – 10121 TORINO. È precisato anche che in quest’ultima ipotesi (raccomandata A/R) il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.
Per scaricare e/o esaminare il modello cliccare su: nuovo modello RAI.
Per saperne di più cliccare su: istruzioni al nuovo modello.
Per il provvedimento del 24 febbraio 2017 cliccare su: Agenzia delle Entrate.
Luca De Franciscis
dottore commercialista