Equitalia. ‘Pagare tutti per pagare meno’: no. Come compilare il modello. La guida

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Nessuno può sapere quali siano stati i motivi del mancato pagamento di tributi nei termini concessi dalla legge.

Sta di fatto che coloro che non hanno pagato le somme dovute, sono stati iscritti nei ruoli e passati a EQUITALIA per l’incasso.

Insistere che non è giusto che oggi paghino in maniera agevolata, non è del tutto esatto. Per molti vi possono essere stati motivi contingenti e di liquidità. Non dimentichiamo che già da tempo è possibile rateizzare nel tempo il “carico” di Equitalia.

Oggi invece è concesso pagare in maniera agevolata e a rate, ma in un periodo di tempo limitato (luglio 2017 – settembre 2018). Abbandoniamo, pertanto i “chiacchierii” e auguriamoci che tutti gli interessati aderiscano, così da permettere allo Stato e agli Enti interessati, di incassare quanto loro dovuto, anche se in ritardo.

Certo non è questo che potrà farci dire “pagare tutti per pagare meno”, ma è comunque una buona indicazione che permetterà a coloro che sono o sono stati in difficoltà di pagare ora per allora e liberarsi di ulteriori pensieri che li angosciano. Tralasciamo di ripetere ulteriormente che alcuni, molto probabilmente, faranno un mutuo per poter accedere alla “adesione di definizione agevolata” e fermiamoci qui, perché entreremmo in un tema che non è quello che interessa queste pagine.

Negli ultimi giorni si sono susseguiti precisazioni, chiarimenti, circolari e non da ultimo una specifica  GUIDA per l’esatta compilazione dell’apposito MODELLO DA1 per accedere alla cosiddetta rottamazione dei ruoli.

Vi sono sicuramente casi particolari bisognosi di approfondimento. Occorrerà verificare le singole posizioni e trarre le conclusioni che appaiono percorribili per quel caso specifico. La recente circolare AGE n. 2/E del 8.03.2017 può essere di aiuto per approfondire e a supporto è possibile consultare la

pagina del sito Equitalia, ove è possibile scaricare anche il modello DA1.

Il modello può essere presentato a mano agli sportelli Equitalia o anche compilarlo on line e trasmetterlo, scegliendo l’esatto indirizzo di posta elettronica, dall’elenco degli indirizzi PEC riportati nella quarta e ultima pagina. Ad oggi la scadenza per la presentazione o trasmissione della “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” è fissata al 31 marzo 2017 anche se è stato ipotizzato uno slittamento al 21 aprile. Alla trasmissione va allegata copia della carta di identità in corso di validità.

Dalla circolare si legge che la definizione agevolata consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione; non sono dovuti, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora, il cui venir meno dell’obbligo di pagamento costituisce il beneficio per il debitore conseguente al perfezionamento della definizione agevolata.

Come fare? Per coloro che di cartelle esattoriali ne hanno più di una bisogna innanzitutto sistemarle e controllare che i fogli che la completano siano tutti relativi alla stessa cartella e spillarli, così da non incorrere in errori (le cartelle di pagamento vengono spedite in fogli mobili). Le cartelle di pagamento hanno pagine numerate e il numero della stessa cartella viene ripetuto in fondo a destra di ogni pagina, sistemarle non sarà difficile.

Chi ha già presentato una dichiarazione di adesione per debiti relativi al periodo 2000-2016 e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può presentare una nuova dichiarazione integrativa utilizzando lo stesso modello DA1, indicando le nuove somme che intende definire.

Dopo aver deciso per quali ruoli (tutti o solo alcuni) chiedere la definizione agevolata, scrivere sul MODELLO DA1 i dati anagrafici del soggetto dichiarante (cioè l’intestatario delle somme per le quali si richiede la definizione). Nel caso in cui il soggetto dichiarante sia legale rappresentante/titolare/tutore/curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, vanno indicati anche quelli della persona/società/ditta/ente/associazione ecc., per cui si chiede la definizione agevolata.

È importante indicare il domicilio esatto che, poi, Equitalia utilizzerà per inviare la “comunicazione di adesione” in risposta alla dichiarazione presentata. Indicare, poi, il Comune, l’indirizzo completo, il Cap e l’eventuale “domiciliatario” o, in alternativa, per coloro che ne dispongono, l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec).

Nel prospetto che segue ai dati anagrafici, va indicato il numero della cartella di pagamento, che è messo ben in evidenza sulla cartella stessa e, comunque, come già detto innanzi lo si ritrova anche in fondo pagina, a destra di ogni foglio.

Se, invece, si vuol definire un debito richiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, affidato per la riscossione a Equitalia entro il 31 dicembre 2016, occorre indicare il numero del riferimento interno presente nell’avviso di presa in carico inviato da Equitalia.

Inoltre, per aderire alla definizione agevolata per un avviso di addebito ricevuto direttamente dall’INPS, e affidato per la riscossione a Equitalia, occorre indicare il numero dell’atto riportato ben in evidenza su detto avviso.

Nel modello si richiama l’attenzione e si ricorda che in presenza di piani di rateizzazione in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che risulti saldato l’importo delle rate scadenti nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Nella seconda pagina troviamo il prospetto ove è possibile scegliere se si intende aderire alla definizione agevolata solamente per alcuni debiti, contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto della prima pagina.

La scelta di aderire in tutto o in parte non è tecnicismo/professionalità ma è legata alla capacità finanziaria del contribuente che aderisce alla definizione.

Precisiamo subito che se si intende definire l’intera cartella questo prospetto non va compilato. Si andrebbe de plano.

Se, invece, si vuole aderire solamente per alcuni tributi e/o somme da pagare, indicate in una cartella, bisogna prestare più attenzione perché per compilare il riquadro si può scegliere di definire:

  1. solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle;
  2. solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.

In entrambi i casi A, oppure B, occorre richiamare sempre il numero progressivo che individua la cartella, come indicato nella prima pagina, e riportare l’identificativo (il numero) delle somme affidate a Equitalia per la riscossione per le quali si richiede la definizione.

Caso A. Qualora la definizione riguardi solo alcuni ruoli presenti in cartella (anche relativi a Enti diversi), si dovrà indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”. Esemplificando: il numero di ruolo è indicato nella parte sinistra del riquadro della cartella, dopo il numero progressivo e prima del codice tributo.

Caso B. Qualora la definizione sia relativa solo ad alcune delle somme (alcuni carichi) appartenenti a uno o più ruoli (anche di competenza di diversi Enti creditori), andrà indicato il relativo riferimento (numero alfanumerico) che si trova nella parte destra del riquadro della cartella sotto la dicitura “Estremi dell’atto” (dati ad uso degli uffici).

È previsto che laddove non vengano indicati questi dati la definizione si intende per l’intero carico presente nella cartelle/avvisi indicate nel prospetto della prima pagina.

Dopo la compilazione dei prospetti occorre dichiarare la scelta per le modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata, che sarà successivamente quantificato e comunicato da Equitalia.

Si potrà scegliere di pagare in unica soluzione entro luglio 2017 oppure in 5 rate con le seguenti scadenze:

1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);

2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);

3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);

4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);

5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Si può pagare anche in due, tre o quattro rate; in tal caso si dovrà indicare il codice riportato nella tabella presente nella terza pagina del modello DA1. Per ogni rigo vi è un codice sulla parte destra della tabella. Si potrà scegliere di pagare a luglio 2017 il 24%, 35% oppure il 70% e saldare entro settembre 2018. La percentuale cambia a seconda delle rate prescelte come indicato nella tabella.

Viene ricordato, anche, che in caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura prevista dalla legge, ovvero nella misura del 4,5% annuo.

È prevista anche la possibilità di pagare con la domiciliazione bancaria, barrando la relativa casella, ed Equitalia trasmetterà, insieme alla comunicazione di adesione, anche il modello da utilizzare per l’addebito.

Per i giudizi pendenti è necessario assumere l’impegno a rinunciarvi. Su questo punto, però, va fatto un approfondimento con il professionista che sta seguendo il giudizio.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

www.studiodefranciscis.it

1 Commento

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  • Ma perchè continuate a prenderci per i fondelli: cornuti e mazziati. In questo paese di Pulcinella ci sono quelli che evadono alla grande e quelli che vengono spremuti fino al midollo dell’osso. Chi non incappa in medici o paramedici che non rilasciano ricevute, Artigiani di tutti i tipi: idraulici, meccanici, parrucchieri, elettricisti, pittori, carozzieri, tapezzieri, diite di traslochi ecc.. ecc….. Proprio in questi giorni mia figlia ha dovuto ricorrere a un paramedici per una serie di sedute per i suoi due bambini: spesa euro duemila senza fatturazione. A me è capitato che addirittura presso una struttura privata rinomata non mi è stato rilasciata ricevuta fiscale. Non posso credere che tutto questo non sia conoscito dalla guardia di finanza. Traete voi la conclusioni. E forse mi toccorà incorrere pure alla censura di quanto scritto.

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