La vicenda riguarda i proprietari di un appartamento accusati dagli inquilini del terzo piano: secondo i vicini provocavano odori insopportabili dalla cucina. I “cuochi” si sono difesi spiegando che l’attacco era dovuto da pregressi contrasti di vicinato e non dal reale odore. La Cassazione ha però dato ragione a quelli del terz piano decidendo che la contravvenzione prevista dall’articolo 674 del Codice penale”è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.”.