I giudici di Milano dichiarano illegittimo il provvedimento e ridanno alla donna la possibilità di ricongiungersi alla famiglia.
Con la sentenza del 11 aprile scorso, il Tribunale ordinario di Milano Sezione Lavoro ha accolto le tesi dell’avvocato Giovanni Maria di Lieto difensore di Teresa Santoro, residente a Atrani.
Con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno del 15 giugno 2016, la signora Santoro, in parziale riconoscimento degli anni di servizio svolti presso un Istituto paritario, ha avuto accesso alla procedura di mobilità di cui alla legge 107/15 con punteggio ridotto (21 punti, riferiti a 7 anni – anni scolastici dal 2001 al 2008), con conseguente venir meno di ogni possibilità di essere destinata in Campania, vicina al proprio nucleo familiare composto dal marito e dalle loro due figlie, tutti residenti ad Atrani, in Provincia di Salerno.
In ragione di ciò, la ricorrente (che aveva svolto servizio presso un Istituto paritario sino al 2015) si è trovata ad essere penalizzata di ben 21 punti (3x 7) con conseguente grave perdita di chances di trasferimento in Campania.
Con ricorso di gennaio 2017, il difensore chiedeva al Giudice del Lavoro di Milano, previa disapplicazione delle “Note Comuni” allegate al Contratto collettivo nazionale dell’8 aprile 2016, di dichiarare illegittimo il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno e conseguenzialmente di accertare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, del servizio di insegnamento svolto presso l’Istituto scolastico paritario dal 2001-2002 al 2014-2015 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, oltre alla ricostruzione di carriera negli stessi termini. Con sentenza del 11 aprile scorso, il Tribunale ordinario di Milano Sezione Lavoro ha accolto le tesi dell’avvocato Giovanni Maria di Lieto.
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