La storia – Un ex imprenditore nel 2007 era stato costretto a chiudere la propria azienda del settore Edile, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa. A fronte di tale drammatica situazione, il debitore è ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti.
La legge – La vigente normativa (L. n. 3 del 27.01.2012, Art. 6, comma 2, lettera a), ribattezzata ‘legge salva-suicidi’ o ‘cancella debiti’, definisce la crisi da sovra-indebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
La legge non cancella il debito ma è un modo per far fronte ai debiti in modo coerente con le proprie risorse. Il consumatore può fare un accordo con i creditori (la proposta deve essere sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti), ricorrere al ‘Piano del consumatore’ (permette un certo margine di scelta su quali beni cedere) oppure liquidare il patrimonio. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure). Un liquidatore nominato dal Tribunale provvede a vendere tutti i beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. In questo caso il debitore, perde tutti i suoi beni, ad eccezione di alcuni impignorabili.
Fonte Adnkronos.com