Tutto molto utile ma per capirci bisogna leggere un po’ di qua e un po’ di là e, comunque, veramente tanto e forse troppo e non sempre in maniera ordinata e coordinata.
Il “contribuente comune” difficilmente potrà districarsi in questo fiume di sapienza e forse dell’acqua che scorre potrà prenderne soltanto un secchiello. Tentiamo, comunque, di sintetizzare parte di quanto risulta già in essere per rafforzare il rapporto di fiducia tra il Fisco e il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 5 maggio 2017 ha comunicato l’invio di 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione Iva per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola.
Le comunicazioni permettono di regolarizzare gli errori e/o omissioni con il “regime dell’adempimento collaborativo” istituito con il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128. Scopo primario dell’adempimento collaborativo è quello di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente con un aumento di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
In particolare per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2016, o che l’anno presentata parzialmente compilando solo il quadro VA (informazioni e dati relativi all’attività), possono mettersi in regola pagando sanzioni ridotte.
Vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni, oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanza sconosciuti al Fisco che possono giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione PEC dell’Agenzia è consultabile anche con accesso al Cassetto fiscale.
Il Cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali, ad esempio, i dati anagrafici, i dati delle dichiarazioni dei redditi, dei rimborsi, dei versamenti effettuati con i modelli F24 e F23, degli atti del registro, degli studi di settore.
Più recente ed importante è, poi, il comunicato stampa del 30 maggio 2017 con il titolo “Tutte le informazioni per essere compliant con il Fisco. Online la nuova sezione sulle lettere che segnalano errori e dimenticanze”.
Sul sito dell’Agenzia vi sono le istruzioni su come fare. La sezione è divisa in due sotto-aree: una prima dedicata ai contribuenti persone fisiche, una seconda alle imprese e ai lavoratori autonomi. Nel primo caso, nella lettera viene riportata l’anomalia riscontrata, i redditi che, dalle informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie cui i redditi si riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici, ecc.).
Alla lettera sono inoltre allegate le istruzioni per accedere al cassetto fiscale, per utilizzare il servizio di assistenza Civis e per compilare la dichiarazione integrativa. Analogamente, nelle lettere indirizzate ai contribuenti Iva viene riportata l’anomalia riscontrata, l’eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione.
All’interno della nuova sezione, sono inoltre disponibili i fac-simile delle lettere e la guida fiscale “L’agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”, un manualetto che contiene tutte le informazioni utili sulle comunicazioni per la compliance.
Questi comunicati seguono quelli del 24 marzo 2017 che riguardava le operazioni IVA 2014 con adempimento spontaneo per sanare le anomalie tra dichiarazione e spesometro, con sanzioni ridotte del ravvedimento operoso.
Per il nuovo ravvedimento operoso vi sono i chiarimenti della circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 che permette di avere una panoramica su come usufruire al meglio dei benefici previsti in termini di riduzione delle sanzioni. In allegato alla circolare sono consultabili due Tabelle di sintesi delle fattispecie più ricorrenti.
La compliance. L’Agenzia delle Entrate ci sta portando a colloquiare più adeguatamente e più spesso con il Fisco o, quantomeno, offre la possibilità a intervenire prima che gli atti diventino accertamenti veri e propri con sanzioni insopportabili.
Con la tecnica del “dialogo preventivo” nelle casse dello Stato, nello scorso anno 2016, sono entrati circa 500 milioni e sono stati recuperati 19 miliardi; somma più alta mai incassata dalle Entrate grazie proprio alle attività di controllo e di promozione della “compliance”. Comunicato stampa del 9 febbraio 2017.
Un’altra attività che ha molto impegnato l’Agenzia lo scorso anno è stata la riscossione del canone tv tramite addebito in bolletta. Grazie alla nuova modalità di pagamento, sono stati incassati circa 2,1 miliardi di euro, con un gettito extra, rispetto agli anni precedenti, di 500 milioni, nonostante l’importo del canone sia sceso da 113,50 a 100 euro annui per il 2016 (90 euro annui per il 2017).
Interessante è anche la lettura del Piano della performance 2017/2019.
Da questo documento è possibile leggere informazioni utili per un equilibrato rapporto con il Fisco.
A pag. 19 si può leggere “l’albero della performance”, ovvero della mappa logica che rappresenta graficamente i legami tra la missione, le aree strategiche, gli obiettivi strategici e i piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse destinate).
In altri termini, l’albero della performance dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione.
A pag. 66 si può leggere “l’aria strategica della prevenzione” il cui unico obiettivo è espressamente quello di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e aumentare la tax compliance attraverso un vero e proprio dialogo con i contribuenti, che dovranno essere messi in condizione di prevenire tutti i possibili errori od omissioni, ovvero di correggere quelli contenuti nelle dichiarazioni già presentate.
A pag. 69 “l’area strategica di contrasto” che compendia le linee di attività che saranno rivolte verso i contribuenti meno collaborativi e trasparenti, che hanno strutturato complessi sistemi di evasione e di frode o che sono ritenuti, comunque, maggiormente a rischio.
Il Provvedimento. Rilevante, e sicuramente importante, è anche il “Provvedimento” per l’adempimento collaborativo scritto come una sorte di linee guida per i cittadini ma anche per chi deve applicarle.
La Guida è un tutt’uno del provvedimento del 26 maggio 2017 prot. 101573 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Al Capo 1 si dispone delle “definizioni e doveri” e in 18 punti vengono circoscritti, e poi dettagliato in 14 pagine, cosa si intende per ogni singola definizione. Una delle 18 definizioni è il “regime”. Lo si intende come l’adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Si legge anche che per “sistema di controllo del rischio fiscale” o “sistema di controllo interno” si intende un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Per “rischio” o “rischio fiscale” si intende il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento.
Per “mappa dei rischi” si intende la mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo dalla sua implementazione. La mappa è redatta per processi aziendali e per ogni attività di cui questi si compongono. Evidenzia, ove quantificabile, il valore economico delle attività in cui si scompone il processo, i rischi fiscali associati, la rilevanza degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio dei medesimi.
Per “rischio fiscale rilevante” si intende un rischio la cui mancata individuazione o comunicazione sia tale da compromettere l’affidamento dell’ufficio nel sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Al Capo 2 illustra lo “svolgimento della procedura” e delle interlocuzioni costanti e preventive. Al
punto 4.2 si legge: “Al fine di favorire l’instaurazione di un effettivo e continuo dialogo tra contribuente e ufficio, quest’ultimo assegna al contribuente almeno due funzionari di riferimento. Il contribuente indica uno o più referenti incaricati di gestire l’interazione con l’ufficio nel corso della procedura”.
Al Capo 3 vengono dettagliate le “Cause di esclusione” e vien detto che l’ufficio, con provvedimento motivato, può dichiarare l’esclusione dei soggetti, precedentemente ammessi, dal regime di adempimento collaborativo, per la perdita dei requisiti e per l’inosservanza… (così come indicato nei punti dello stesso provvedimento).
Al Capo 4 sono illustrate le “competenze per i controlli e per le attività relative al regime”. Viene spiegato con chiarezza quali sono le competenze e, tra l’altro, si legge che l’Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per il controllo delle dichiarazioni e del corretto adempimento degli altri obblighi tributari cui sono tenuti i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, nonché per le attività relative al predetto regime, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali lo stesso trova applicazione e in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Quanto innanzi riportato in sintesi lo si legge nel provvedimento il cui titolo è: “Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo”.
Per ulteriori approfondimenti cliccare sui link che seguono: (Fonte Agenzia Entrate)
Comunicato stampa del 30 maggio 2017.
L’agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori.
Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.
Come regolarizzare gli errori commessi.
Comunicato stampa del 5 maggio 2017.
Comunicato stampa del 24 marzo 2017.
Fac-simile della comunicazione dell’Agenzia.
Chi può utilizzare il ravvedimento operoso.
Volendo trarre delle conclusioni si può ritenere che tutto quanto innanzi ha un indiscutibile obiettivo. Far pagare tutti con la possibilità di colloquiare con il Fisco ed evitare il più possibile il contenzioso che rappresenta per lo Stato una spesa notevole.
Sembra possibile ritenere che l’adempimento collaborativo troverà posto tra gli istituti deflattivi del contenzioso.
Luca De Franciscis
dottore commercialista