Dodici i vaccini obbligatori, pena la non iscrizione alle scuole dell’infanzia (da 0 a 6 anni) o sanzioni salate per i genitori nelle scuole dell’obbligo (da 6 a 16 anni), compreso il rischio di perdere la patria potestà. Ecco cosa prevede il decreto, punto per punto.
La polemica politica. Scontro al calor bianco all’indomani della firma del decreto
sull’obbligo dei vaccini, con il deputato M5s Sibilia che attacca la ministra Lorenzin: “Vaccino obbligatorio e immediato deve essere quello contro la follia del ministro”. Immediata la
replica della Lorenzin, che annuncia querela. Controreplica dei capigruppo pentastellati: ‘abbiamo espresso in tutte le sedi di essere favorevoli ai vaccini. La nostra contrarietà era e resta nei confronti di questo decreto’. Intanto gli Ordini dei medici esprimono timore per i decreti attuativi in materia.
I 12 vaccini obbligatori. Anti-poliomielitica, vaccinazione anti- difterica, anti-tetanica, anti- epatite B erano i 4 vaccini già obbligatori, a cui se ne aggiungono altri 8: anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti- parotite, anti-varicella. Per effettuare le 12 vaccinazioni obbligatorie non saranno necessarie 12 diverse punture: 6 vaccini possono essere somministrati con la vaccinazione esavalente; 4 vaccini con vaccinazione quadrivalente; devono essere somministrati separatamente i vaccini: anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b i vaccini: anti- morbillo, anti-rosolia, anti- parotite, anti-varicella i vaccini anti-meningococco B e antimeningococco C.
Quando fare i vaccini. Le dodici vaccinazioni devono essere tutte somministrate ai nati dal 2017. Ai nati dal 2001 al 2016 invece devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. I nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti- tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b.
I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b. I nati dal 2012 al 2016, infine, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C.
Esenzioni e posticipi. Sono esonerati dall’obbligo i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra. Il vaccino è posticipato quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni: ad esempio, in caso di malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.
I documenti per la scuola. I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione, a secondo dei casi: i documenti dell’effettuazione delle vaccinazioni; la documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale; la documentazione per l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino; copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Asl.
Il genitore insomma può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione. In tal modo ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno. La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che l’Asl provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
No vaccino, no scuola. Fino a 6 anni non può accedere a scuola. Dopo i 6 anni può accedere, con delle sanzioni per i genitori, che si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse), ma non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dall’Asl nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale.
Inoltre l’Asl deve segnalare alla Procura dei minori l’inadempimento dell’obbligo da parte dei genitori. Sarà il magistrato a valutare se sussistono i presupposti per l’eventuale apertura di un procedimento.
In entrambi i casi (da 0 a 6 anni o da 6 a 16) il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione all’Asl entro dieci giorni. L’Asl contatta i genitori indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte.
La formazione delle classi. I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all’Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
Disposizioni per l’anno scolastico 2017/18. Entro il 10 settembre 2017 per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la documentazione oppure l’autocertificazione per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia; deve essere presentata la relativa documentazione coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione; devono presentare copia della prenotazione presso l’Asl. Entro il 10 marzo 2018: nel caso in cui sia stata presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione dell’avvenuta vaccinazione.