Nella fattispecie l’Inail è stata condannata a versargli l’indennizzo in rendita per inabilità permanente al 16 per cento con decorrenza dalla domanda amministrativa (e interessi dal 121° giorno successivo). Il dipendente di una società di import – export aveva svolto mansioni di addetto alle vendite tra il 1994 e il 2007 che lo avevano portato ad utilizzare prima i telefonini Tacs, poi i Gsm e ancora gli Umts, in un periodo in cui la telefonia mobile è agli albori e alta risulta la potenza adattiva delle mega-antenne, che all’epoca sono poco diffuse sul territorio. A corroborare la valutazione circa la sussistenza del nesso eziologico è stata la Ctu che conferma come l’esposizione alle radiofrequenze può ritenersi almeno una concausa del tumore che oggi affligge il lavoratore: la Iarc evidenzia la maggiore probabilità di insorgenza di malattie neoplastiche tra gli utilizzatori di cellulari, mentre l’Inail non contesta il prolungato uso per lavoro da parte dell’assicurato, confermato dalla relazione peritale in quanto compatibile con le mansioni del lavoratore. Tanto basta al giudice per ritenere integrata la causa di servizio della patologia, che ben può essere affermata sulla base di un rilevante grado di probabilità. Il fatto poi che il cellulare venga utilizzato anche per motivi personali non esclude il rapporto concausale con l’attività lavorativa né il mancato uso degli auricolari può costituire una libera determinazione priva di alcun diretto collegamento con il servizio svolto alle dipendenze del datore.