Rispetto al complesso delle misure individuate, evidenziamo con orgoglio che il testo legislativo, al Capo II, recepisce anche la nostra proposta ( http://www.eticapa.it/eticapa/tag/zes-special-economic-zone-angelo-giubileo/; http://www.pensalibero.it/lineamenti-proposta-riforma-della-pa-italia/; https://www.salernonotizie.it/2017/01/16/lineamenti-di-una-proposta-di-riforma-della-pa-in-italia-di-angelo-giubileo/; http://www.ilquotidianodisalerno.it/2017/01/18/lineamenti-di-una-proposta-di-riforma-della-pa-in-italia/ ) d’istituire Zone economiche speciali (ZES).
E quindi, anche in raffronto, elenchiamo qui in sintesi i nodi della proposta che restano ancora da sviluppare:
- Iter legislativo
In generale, l’iter legislativo prevede innanzitutto che il decreto, pena decadenza, sia convertito in legge entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione. In particolare, l’art. 3 del testo stabilisce inoltre che le modalità per l’istituzione di una ZES siano definite con decreto concertato del Presidente del Consiglio dei ministri entro (ulteriori) sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. E quindi, è previsto che l’iter per l’istituzione di una ZES debba completarsi circa 2 mesi prima della fine dell’anno corrente.
- Aree d’interesse
Ex art. 4, comma 4, del decreto, la proposta d’istituzione di una ZES può essere presentata dalle regioni meno sviluppate. A oggi, proposte sono state avanzate dalle regioni Calabria e Campania. Ex art. 2, l’area interessata deve riguardare una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economicamente funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TENT).
(prospetto TENT)
Soggetti interessati
Ex art. 4, co. 6, del decreto, Il meccanismo della ZES prevede innanzitutto l’istituzione di un Comitato, una sorta di “cabina di regia”, i cui oneri di finanziamento non possono importare, almeno a legislazione vigente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’art. 4, ult. co., precisa in fine che le imprese coinvolte, sia già operative che di nuovo insediamento nell’area destinataria, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
- Benefici fiscali e semplificazioni
Il testo dell’art. 5 introduce in fine alla disciplina di previsione dei benefici fiscali e semplificazioni. La norma prevede che:
d.1) il regime futuro delle semplificazioni (ex art. 5, co. 1, lett. a, b), in ordine all’apposita cabina di regia e in deroga alle discipline generali esistenti in materia, sia individuato anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate e regimi procedimentali speciali e accesso alle infrastrutture esistenti;
d.2) a parte le condizioni e i vincoli per le imprese beneficiarie delle misure, di cui al testo del co. 3, la misura dei benefici fiscali riguarda esclusivamente il meccanismo del credito d’imposta, così come disciplinato ai sensi dei co. 4, 5 e 6. In particolare, segnaliamo che le risorse per l’operatività delle ZES, nella misura preventivata per gli anni 2018-2019 e 2020, saranno finanziate mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Indubbiamente, si tratta di un cambio di strategia, del quale abbiamo sottolineato ripetutamente l’opportunità e oggi, riteniamo, piuttosto la necessità.
Angelo Giubileo