In base a tale ordinanza, proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere, e, comunque, tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, sono tenuti: al taglio periodico dell’erba, alla cura delle vegetazione ed al taglio delle radici, rimuovendo materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti; a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; a rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione; a rispettare le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada; alla completa ripulitura dei fossi delle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento.
Allo stesso tempo, si ribadisce che è assolutamente vietato procedere alla pulizia attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti.
L’Amministrazione avverte, inoltre, che la vigilanza della suddetta ordinanza sarà intensificata attraverso gli organi di Pulizia Municipale e delle altre forze dell’ordine.
La violazione della presente ordinanza comporta sanzioni pecuniarie fino a 500 euro.