La Suprema Corte ha confermato in questo modo le conclusioni del tribunale e della Corte d’Appello di Salerno, che a seguito di una perizia tecnica avevano a loro volta respinto la richiesta escludendo il nesso di causalità tra la vaccinazione subita e la malattia.
L’uomo chiedeva, come tutore, l’indennizzo al ministero della Salute e alla Regione Campania ai sensi della legge 210 del 1992 sui vaccini, ritenendo che il bambino fosse affetto da encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome
autistica a causa della terapia vaccinale a lui somministrata.
Il perito nominato dalla Corte d’Appello di Salerno aveva concluso di trovarsi in presenza di una patologia di cui «non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti» e che «non sussistono ad oggi studi epidemilogici definitivi». Su tale conclusione i giudici di appello avevano fondato la loro decisione.
E la Cassazione (sentenza n. 18.358) ha ritenuto che nel ricorso non vi fossero elementi decisivi per confutare tale soluzione e che la scienza medica citata dal ricorrente «non consente allo stato di ritenere superata la soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità».