La presente proposta intende applicare al sistema previdenziale attualmente in vigore per i consiglieri regionali cessati dal mandato il metodo contributivo in vigore per i dipendenti della pubblica amministrazione.
Tale proposta mutua quanto contenuto nel disegno di legge (Atto Camera n. 3225 Abb. A/R) l’applicazione del sistema contributivo per il calcolo dei vitalizi dei parlamentari ed il successivo recepimento da parte delle regioni per i propri eletti, costituente un “obbligo” in quanto “principio di coordinamento della finanza pubblica”.
L’art. 1 ridetermina l’importo dei vitalizi, applicando il sistema contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, che andrà calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla Tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto al vitalizio.
L’art. 2 detta norme in materia di assegno di reversibilità.
L’art. 3 prevede un meccanismo automatico di rivalutazione annuale dell’importo dell’assegno vitalizio.
L’art. 4 introduce il divieto di cumulare l’assegno vitalizio erogato dalla Regione con anloghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
L’art. 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’art. 6 prevede l’entrata in vigore differita di due mesi dall’entrata in vigore della legge.
RELAZIONE FINANZIARIA
Dall’attuazione delle norme contenute nella proposta di legge non derivano minori entrate o nuove spese a carico del Bilancio della Regione, comportando, invece, un notevole risparmio per le casse regionali.
ART. 1
(Rideterminazione dell’importo dell’assegno vitalizio)
- L’importo degli assegni vitalizi mensili di cui all’art. 11 della 5 giugno 1996, n. 13 in corso di erogazione è rideterminato sulla base del sistema contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi.
- L’importo dell’assegno è determinato moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla Tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto al vitalizio.
ART. 2
(Assegno di reversibilità)
- Nel caso di morte del titolare dell’assegno vitalizio, a condizione che per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
- L’assegno di reversibilità compete agli aventi diritto con un reddito familiare Isee inferiore ad Euro 25.000.
ART. 3
(Rivalutazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità)
- L’importo dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità, determinato ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni
ART. 4
(Divieto di cumulo)
- L’assegno vitalizio diretto o l’assegno di reversibilità non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
ART. 5
(Invarianza finanziaria)
- Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico del Bilancio regionale.
ART. 6
(Entrata in vigore)
- La presente legge decorre il secondo mese successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.