Nella guida stilata dall’Agenzia delle Entrate si legge che possono usufruire delle agevolazioni: 1. non vedenti e sordi; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le agevolazioni, si ricorda, sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Con i benefici della 104 non si può comprare solo un veicolo destinato al trasporto di persone ma anche autocaravan, motocarrozzette e motoveicoli.
Le agevolazioni
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina; 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
Fonte AdnKronos
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