I controlli programmati da parte degli agenti devono essere svolti, secondo quanto specifica la nuova circolare, poggiando a terra un cartello di preavviso ben visibile, ad una debita distanza dal controllo, anche quando sulla strada esiste una segnaletica fissa; in pratica è d’obbligo una doppia segnalazione dell’autovelox.
Con il Dm n.282 il Ministro Del Rio ha voluto dettare delle regole agli organi di polizia ed ai gestori delle strade, sulle verifiche, periodiche e sporadiche, dei controlli con apparecchiature misuratrici di velocità omologati e tarati e sulla segnalazione delle postazioni.
La doppia segnalazione non è però vincolante
Se le verifiche con autovelox sono sistematiche, sempre negli stessi posti, e sono presenti le segnalazioni fisse sulla strada allora il ricorso verrà rigettato, se il controllo avviene in un tratto di strada dove i controlli sono una tantum allora occorre il segnale mobile.
Le postazioni con autovelox fisse dovranno essere ben visibili e riportare un simbolo delle forze dell’ordine, che identifichi uno strumento di misura della velocità. Resta sempre in vigore la disposizione che le postazioni di controllo mobili della velocità debbano essere presegnalate, secondo il provvedimento del Ministro dei Trasporti e del Ministero degli Interni – decreto del 15 agosto 2007- con dispositivi adeguati ad essere visti in tempo. Con il fine ultimo di non procurare possibili incidenti stradali a causa di autovelox nascosti o poco visibili.
La collocazione del segnale dell’autovelox mobile deve trovarsi ad una distanza congrua alla velocità di percorrenza media della strada ed al tipo di strada e seguire le regole dell’art.79, comma III del regolamento inerente la collocazione dei segnali di prescrizione. I segnali di autovelox mobili possono essere collocati a distanze diverse, considerando le caratteristiche delle strada e di possibili intersezioni, ma mai superiori a quattro chilometri dal luogo del rilevamento.
Il cartello mobile che avvisa di un controllo di velocità sulla strada deve essere chiaro ed identificare l’azione che è susseguente. Il segnale deve riportare immagini come quelle delle forze dell’ordine in uniforme o parti di essa, comunque deve essere compreso da tutti. Anche il veicolo che effettua la rilevazione della velocità deve essere distinguibile dagli altri, come la presenza dei lampeggianti.
La segnalazione della fine del controllo di velocità con postazioni occasionali non è contemplata ed è considerata solo la verifica dei veicoli che si trovano su quel senso di percorrenza. Mentre per i veicoli con controllo della velocità a bordo, scout speed, non è previsto alcun preavviso di controllo.
La nuova circolare
Impone lo smantellamento degli obsoleti cartelli di preavviso dei controlli di velocità, spesso risalenti a venti o trenta anni fa e non più in regola con il Dm Infrastrutture del 15 agosto 2007. Se la segnaletica riportante verifiche su tratti di strada dove non vi è mai stato un controllo e dove non se ne prevedono deve essere rimossa e non sostituita.
Nel Dm del 13 giugno è presente la prassi secondo cui le forze dell’ordine verifichino la funzionalità degli apparecchi di misurazione della velocità, la taratura è già di per se una verifica tecnica affidabile. Le forze dell’ordine ogni volta che riceveranno uno strumento nuovo o appena tarato dovranno verificarne l’attendibilità dei risultati. La procedura non è scientifica ed impone di provare lo strumento su strada verificandone la congruità dei risultati, senza comminare sanzioni, e solo dopo che lo strumento è stato ritenuto efficiente procedere alle verifiche degli eccessi di velocità. Se lo strumento risulta fornire dati poco affidabili, dal controllo su strada delle forze dell’ordine, viene ritenuto non idoneo a comminare sanzioni e rinviato a taratura perché difettoso.
Fonte motori.leggo.it